Questo è quanto dichiarato dalla sindaco di Torrice Alessia Savo su facebook che riporto integralmente:
"Il mio " grazie" ,come cittadina, ad ATO 5!!!!!!!
Un assemblea dei sindaci ATO 5 consumatasi nelle manovre del commissario Patrizi ed i Soliti " furbetti" che , da abili prestigiatori han fatto si che dei soli 50 Sindaci presenti, 31 abbian votato a favore di una tariffa e di un piano di investimenti che neppure conoscono!!! Ho assistito ad uno scenario indecente dove , la richiesta di rinvio per approfondire i testi presentati solo una settimana fa, da parte della maggioranza dei colleghi che ne hanno ammesso la non conoscenza, non è stata neppure votata ma si è fatto si di sospender la seduta affinché i soliti "pochi" primi cittadini, in un'ora, dopo essersi sbracciati con chi lamentava scarsi investimenti sul proprio territorio, han formulato una nuova proposta aleatoria e priva di fondamento, che ha visto il consumarsi del mercimonio di condotte idriche !!! Una grande presa in giro lesiva della dignità di chi rappresenta i cittadini frusinati , costretti ed entusiasti di diventare dei questuanti, giocandosi con un ' alzata di mano il destino della nostra gente!
Negli interventi susseguitisi, che saran testimoniati dai verbali, non c'è stato uno che ha chiesto come venisse modificata la tariffa!!!!!! Parte di Quelli che avevan chiesto il rinvio, han superato il loro non sapere e hanno alzato la mano in favore di tariffe che saranno lacrime e sangue per tutti gli utenti ed in particolare per le attività produttive che vedranno quintuplicarsi il costo dell' acqua!!! Pur non conoscendo ( per loro ammissione), i miei colleghi, forse fidandosi delle non risposte della STO ai chiarimenti richiesti da me e da altri, forse fidandosi di un Patrizi che si sbracciava a dire che quello da approvare era un piano d' ambito che invece non era, dopo essersi sbracciato a dire che lui e la consulta non conoscevano il testo, curato solo dai tecnici, han votato a favore di una tariffa " beffa" che coprirebbe gli investimenti che Acea aveva il dovere di fare per obblighi contrattuali!
Del resto, il commissario Patrizi, così distante a parole, doveva portare a "casa" il risultato....sarebbero state vane altrimenti le pressioni esercitate da lui e da qualche altro collega nei giorni precedenti alla seduta!!! In quanti infatti si son visti arrivare la telefonata di "stimolo" ?! Alla faccia di chi dice che del piano e della tariffa non conosceva nulla e che se ne erano occupati solo i "tecnici" !!! Per ora mi fermo qui! Presto ogni cittadino dovrà conoscere il danno procuratogli, se non attraverso i giornali, attraverso le piazze, a cui io e i tanti colleghi che pretendono di conoscere, prima di decidere il destino di chi rappresentiamo, non ci sottrarremo! Mi auguro che i verbali della seduta vengan presto resi pubblici e mantenuti nella loro originalità!
Non me ne volessero i colleghi ma.....
Una pagina vergognosa della storia di questa Provincia!!!"
Risponde Mario Antonellis sul gruppo facebook Acqua Pubblica Frosinone:
"E ADESSO SAPETE CON CHI PRENDERVELA
Ecco i Comuni i cui Sindaci o loro rappresentanti hanno approvato il piano degli investimenti e l'aumento stratosferico delle tariffe idriche.. Non ci sono commenti da fare se non una domanda:. ma si sono resi conto del danno che hanno provocato ai cittadini ciociari ?
A breve pubblicheremo dati esplosivi. Intanto aumenta la platea di chi pur volendo non si più permettere il lusso di pagare bollette da usura. Questi 31 incoscienti hanno svenduto la dignità di un intero popolo…".
Ecco i Comuni i cui Sindaci o loro rappresentanti hanno approvato il piano degli investimenti e l'aumento stratosferico delle tariffe idriche.. Non ci sono commenti da fare se non una domanda:. ma si sono resi conto del danno che hanno provocato ai cittadini ciociari ?
A breve pubblicheremo dati esplosivi. Intanto aumenta la platea di chi pur volendo non si più permettere il lusso di pagare bollette da usura. Questi 31 incoscienti hanno svenduto la dignità di un intero popolo…".
...ed ecco a voi l'elenco...
...ed io personalmente, Luciano Bracaglia, aggiungo che gli ASSENTI = NO ipotetico e che quindi vanno inclusi nella lista degli INCOSCIENTI che hanno svenduto la dignità di un intero popolo...
Se un sindaco non può partecipare ad un incontro sì importante, delega un assessore o consigliere di fiducia...
Inoltre, informo che abbiamo iniziato una nuova era con la costituzione del Coordinamento Provinciale Sanità Frosinone (coinvolgendo i sindaci...) e dopo la marcia di mercoledì scorso, si proseguirà con iniziative mirate nei confronti di dirigenza ASL e Regionale... Facciamolo anche con Acqua Pubblica Provinciale e "sindaci corretti...", un coordinamento ma con azioni concrete e BASTA con le chiacchiere....!!!
UN GRAZIE AD ALESSIA SAVO...
Ho ricevuto e pubblico per vostra opportuna conoscenza:
Le discolpe del sindaco Ottaviani sulle bollette di conguaglio in arrivo...
Tariffe idriche, il sindaco: dieci anni di irresponsabilità
Intervento, di Alessia Savo su Facebook, in risposta ad Ottaviani. (5/8/2014)
Credo che Ottaviani abbia letto poco del passato.......molto poco.
Per ora dico solo che nessuno ha mai approvato a testa bassa " pacchetti Acea" come han fatto ora alcuni miei colleghi ,senza alcun esame, approfondimento, tanto da essere ora storditi perché la situazione e' scappata di mano e quindi scelgon la strada più facile....il lancio di accuse
Credo che a volte la presunzione.......sia un grosso limite che noi amministratori dovremmo superare così da aver la curiosità di ascoltare anche le opinioni altrui.....quelle che poi si rivelan veritiere. Così forse, eviteremmo di commettere errori che poi pagan i cittadini, già costretti all'esasperazione...
Mia risposta:
Luciano Bracaglia Cara Alessia, non possono e non devono continuare a pagare sempre e solo i cittadini... è ora di finirla perché ormai l'orecchino al naso non lo porta più nessuno e grazie al potente mezzo della rete e a chi ci mette la faccia con onore, certe verità vengono a galla e se i cittadini non sono ciechi... potranno al momento giusto, render pan per focaccia....!!! Grazie per l'intervento.
Giusto per non perdere la memoria sulla vicenda.....
Per quanto riguarda il piano di investimenti, sul sito di ACEA ATO5, sono riuscito a reperire solo questo servizio del TGR:
MOZIONE 5 marzo 2014 - tariffe ACEA
Io e altri 21 sindaci, avvertimmo e chiedemmo di essere ascoltati! La nostra mozione perse per un voto! Leggetela, se fosse stata approvata oggi, sarebbe stata un' altra storia!
I Sindaci di seguito riportati quali firmatari, formulano mediante mozione, la seguente proposta di Deliberazione all’Assemblea dell’ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone:
OGGETTO: “Esclusione dall’aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2013, della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 5 – Lazio Meridionale – Frosinone.
Richiesta all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas di una indagine ispettiva presso la stessa ATO 5 – Lazio Meridionale.
PREMESSO
Con il D. Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011, il cosiddetto “Salva Italia”, sono state attribuite all’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici.
La AEEG, con delibera n. 585/2012 del 28 dicembre 2012, in vista di una più ampia ed organica riforma del sistema tariffario, ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012-2013, denominato “Metodo Tariffario Transitorio”.
Tra i principi cardine su cui si articolava la richiamata delibera, vanno inseriti anche quelli di seguito riportati:
• La tariffa è predisposta dagli Enti d’Ambito, sulla base dei dati già inviati dai gestori nell’ambito del procedimento di “raccolta dati”, definito dalla AEEG con deliberazione n. 347/2012 del 2 agosto 2012;
• Il termine ultimo per l’invio delle informazioni necessarie alla elaborazione tariffaria era stato , infatti, fissato dalla AEEG per il 15 Ottobre 2012 e successivamente rideterminato al 31 Ottobre 2012;
• I dati trasmessi dovevano essere, obbligatoriamente corredati da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato:
Di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori desumibili dalla documentazione contabile del gestore, tenuta ai sensi di legge;
Di validità del titolo autorizzativo sulla base del quale il gestore sta gestendo il servizio nei territori interessati;
Di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile ed i valori riportati nella modulistica trasmessa, allegando una relazione illustrativa;
Gli Enti d’Ambito, con procedura partecipata dal gestore interessato, dovevano obbligatoriamente verificare la validità delle informazioni ricevute, integrandole o modificandole secondo il principio del recupero integrale dei costi e del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (art. 6 delibera n. 585/12).
L’aggiornamento delle tariffe applicate fino all’approvazione da parte dell’AEEG, doveva essere effettuato secondo la metodologia riportata nella stessa delibera 585 /12 (art. 4) e secondo le indicazioni e gli schemi del piano tariffario e del rendiconto finanziario di cui alla successiva delibera AEEG del 21 febbraio 2013.
Gli Enti d’Ambito, pertanto, dovevano predisporre il piano economico finanziario (PEF) e cioè l’atto che, ai sensi dell’ Art. 149 del D.Lgs 152/2006, costituisce parte integrante del Piano d’Ambito e che prevede, con cadenza annuale, per tutto il periodo d’affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
La nuova metodologia comportava, quindi, l’aggiornamento del piano tariffario mediante la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con cadenza annuale, delle componenti di costo ammesse nel vincolo dei ricavi del gestore (VRG), nonché la redazione di un rendiconto finanziario, con la proiezione per tutto il periodo di affidamento con cadenza annuale dei flussi di cassa, in entrata ed in uscita.
L’eventuale accertamento, da parte dell’Assemblea dei Sindaci, in sede di applicazione del metodo tariffario transitorio, di mancata garanzia dell’equilibrio economico-finanziario da parte del PEF, avrebbe consentito deroghe, in modo estensivo, alle indicazioni metodologiche di cui la delibera n. 73/2013 ed ai criteri contenuti nella delibera n. 585/2012.
La AEEG aveva, infatti, previsto tre matrici di gradualità per la definizione degli OPEX (Costi Operativi Efficentabili), dei CAPEX (Costi delle immobilizzazioni) e per la costituzione del FNI (fondo nuovi investimenti, attraverso un meccanismo di anticipazione in tariffa) la prima per gli anni 2012/2013, la seconda per il 2014 e la terza per il 2015.
Il nuovo metodo tariffario transitorio manteneva, pertanto, per gli anni 2012 -2013 un’ articolazione tariffaria per gestore/ambito tariffario, analoga alla preesistente e comunicata alla AEEG entro il 31-10-2012.
Le tariffe per gli anni 2012-2013 venivano, quindi, definite attraverso un moltiplicatore (TETA) da applicare alle strutture tariffarie esistenti.
Il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore (VRG) - pari alla somma dei costi delle immobilizzazioni e dei costi per oneri finanziari e fiscali (che sostituiscono il costo per la remunerazione del capitale investito , il cui inserimento in tariffa non era più consentito dal 21 luglio 2011 a seguito del referendum abrogativo del giugno dello stesso anno) dei costi operativi efficentabili (ovvero quei costi sui quali il gestore può intervenire per la loro riduzione) della quota aggiuntiva di costo destinata al finanziamento di nuovi investimenti, dei costi dell’energia elettrica e delle forniture all’ingrosso, dei costi per il rimborso mutui agli enti locali, e dei corrispettivi per l’uso di infrastrutture di terzi - doveva essere conseguito mediante applicazione del moltiplicatore tariffario TETA.
Se il Metodo Tariffario Transitorio, in conformità al principio di gradualità nell’ attuazione della nuova disciplina, comportava una variazione tariffaria superiore al limite previsto dal Metodo Tariffario Normalizzato (applicabile sino al 2011) e cioè il 6.5 % (5% + 1,5 %), sarebbe stata disposta da AEEG una istruttoria aggiuntiva anche mediante verifiche ispettive.
La gradualità si basava sul confronto tra il vincolo tariffario da piano d’ambito e quello da Metodo Tariffario Transitorio;
L’Ente d’Ambito, entro il 30 aprile 2013, presentava alla AEEG, istanza di verifica del piano economico finanziario (PEF) aggiornato, cui dovevano essere allegati:
Il prospetto di piano finanziario e di rendiconto finanziario;
Una relazione che illustrava le modalità di aggiornamento del PEF e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del piano negli anni successivi al 2013;
La convenzione di gestione, che regola i rapporti tra Ente d’ambito e Gestore, resa conforme al metodo tariffario transitorio.
• L’articolo 3 della deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012 stabiliva che :
“Sono esclusi” dall’aggiornamento tariffario 2013 -2012, i gestori del Servizio Idrico Integrato “Sono esclusi” il cui titolo ad esercire il servizio, è stato dichiarato invalido con sentenza passata ingiudicato ovvero ritirato o annullato in via amministrativa;
Le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento al gestore, non hanno effettuato, alla data del 31-12-2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte dell’autorità d’ambito;
Le gestioni che, alla data del 31-7-2012, non avevano adottato la carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;
“è sospeso”
l’aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio, è pendente un contenzioso giurisdizionale ed in cui sia stata emanata dall’autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell’efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall’autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado, se non successivamente sospesa, che abbia accertato l’invalidità del titolo medesimo.
In questo Ambito Territoriale, l’intera fase di attuazione del Metodo Tariffario Transitorio, ha coinciso, con il periodo nel corso del quale i Commissari ad Acta, nominati dal TAR Lazio – Sez. staccata di Latina, hanno dato esecuzione alla sentenza n. 529/2011 mediante la determinazione delle tariffe per gli anni dal 2006 al 2012 e la revisione del Piano d’Ambito per il triennio 2012-2013.
Le attività dei commissari, infatti, iniziate ad ottobre 2011, sono state portate a compimento il 30 maggio 2013.
La nuova disciplina, pertanto, ha caratterizzato le fasi concernenti la revisione del Piano 2011-2013 e la determinazione delle tariffe degli anni 2012-2013.
Il Commissario delegato ad Acta, Ing. Dell’Oste, con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione n. 585/2012 precisava infatti, mediante nota del 7 marzo 2013, indirizzata alla Segreteria Tecnica Operativa di questo Ambito, che la revisione del piano 2011-2013, presupponeva la determinazione della tariffa 2012-2013 e che senza la tariffa non sarebbe stato possibile ricostruire gli aspetti economici e finanziari che avrebbero dovuto costituire il contenuto del piano stesso.
Prescriveva, pertanto, nei confronti della Segreteria Tecnica Operativa, l’obbligo di predisporre ed inviare entro il 31 marzo del 2013, all’ Autorità d’Ambito, all’AEEG e ad esso stesso commissario ad acta, tutte le informazioni di cui alla deliberazione n. 585/2012 (Art. 6, Comma 3, da b a d) e quindi:
b) una relazione di accompagnamento che ripercorreva la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d’ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;
d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate.
La Segreteria Tecnica Operativa, secondo il verbale (senza data) sottoscritto dai componenti un Tavolo Tecnico per la verifica della validità delle informazioni ricevute dal gestore, con procedura partecipata dallo stesso gestore, ha verificato la documentazione concernente:
la costruzione della tariffa secondo il Metodo Transitorio;
il calcolo del vincolo ricavi garantiti (VRG);
il canone di concessione;
le specifiche del TOOL per il calcolo della tariffa;
il riepilogo degli investimenti 2011-2012;
il riscontro delle schede completate dal gestore per il calcolo della tariffa.
La Segreteria Tecnica, apportate le rettifiche alla popolazione fluttuante, al numero dei Comuni serviti da impianti di depurazione ed alla ripartizione dei volumi fatturati per ogni specifico uso previsto, dichiarava “conclusa la procedura di validazione e di aver conseguito gli obiettivi previsti dalla Delibera n. 585 del 2012”, trasmetteva, il 2 aprile 2013, la documentazione all’ATO 5, all’AEEG ed al Commissario ad Acta. Quest’ultimo con Determinazione del 30 maggio 2013, in adempimento all’Ordinanza con cui il TAR Lazio disponeva “anche la determinazione della tariffa da Piano d’Ambito per gli anni dal 2006 al 2012”, concludeva le attività demandategli, stabilendo, tra l’altro, essere “opportuno confermare per l’anno 2012 la tariffa approvata dal precedente Commissario ad Acta con Decreto F66/12 dell’8 marzo 2012”.
STABILIVA, infine, che la Segreteria Tecnica Operativa, definiti gli strumenti e gli importi finalizzati al riconoscimento delle partite, a conguaglio, per il periodo 2006-2011, procedesse all’invio della documentazione all’AEEG per le determinazioni tariffarie di sua competenza.
CONSIDERATO
Il Commissario straordinario della Provincia di Frosinone, quale Presidente dell’ATO 5, di concerto con la Consulta d’Ambito, ha conferito incarico legale perché venisse presentato ricorso dinanzi la TAR Lazio – Sezione di Latina, per l’annullamento della Determinazione del 30 maggio 2013 nonché della Relazione allegata.
Detto incarico seguiva quello già conferito nel 2012 per il ricorso, innanzi al medesimo TAR Lazio – Sezione di Latina – per l’annullamento del Decreto del Commissario ad Acta F66 dell’8 marzo 2012, con il quale era stata determinata la tariffa del S.I.I. per l’anno 2012.
Le motivazioni dei due ricorsi trovano fondamento, tra l’altro, nell’aver attribuito i due Commissari, alla deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 27 febbraio 2007, valore di Piano d’Ambito revisionato e di aver considerato tale deliberazione valida ed efficace, nonostante l’annullamento della stessa con effetto ex tunc mediante la Deliberazione n. 5 del dicembre 2009.
Il medesimo Commissario straordinario, sempre di concerto con la Consulta d’Ambito, conferiva incarico a tecnici esterni perché, mediante apposita relazione venisse effettuata una analisi dei dati e degli elementi utilizzati dai Commissari ad Acta per la determinazione, a favore del Gestore, dei conguagli relativi alle annualità 2006-2011.
In data 24 febbraio il Commissario, quale Presidente dell’Autorità d’Ambito, ha disposto la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per il giorno 5 marzo 2014 per la trattazione di un Ordine del Giorno avente ad oggetto: “adempimenti art. 9, comma 9.2, della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, n. 643 del 27 dicembre 2013”.
L’AEEG, infatti, con la Deliberazione n. 643/2013, ha approvato il Metodo tariffario Idrico (MIT), per la determinazione entro il 31 marzo del 2014, ed a cura degli Enti d’Ambito, delle tariffe per gli anni 20014 e 2015 e per l’aggiornamento del programma degli investimenti (PdI) da attuare nel quadriennio 2014-2017.
Ha previsto, inoltre, all’art. 9 – “Disposizioni transitorie finali”, una specifica procedura che gli Enti d’Ambito avrebbero dovuto osservare qualora inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffario per gli anni 2012 e 2013.
In tal caso, secondo il disposto dell’art. 9, “il Gestore può presentare agli Enti d’Ambito, istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti ed i documenti previsti dalla deliberazioni 347/2012, 585/2012, 73/2013, 271/2013 e 459/2013” e l’AEEG, ricevuta la comunicazione della presentazione di tale istanza, “diffida l’Ente d’Ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni”, trascorsi i quali l’istanza del Gestore, da intendersi accolta ai sensi della legge 241/90, deve essere trasmessa alla stessa AEEG ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 30 giorni.
Alla specificità della disposizione dettata dall’AEEG, si contrapponeva un atto di convocazione il quale, ancorché corredato di un “dettagliato appunto”, (espressamente definito) della Segreteria Tecnica Operativa, appariva irragionevole ed anche sviatorio da quelle che sono le finalità cui è preordinato il complesso della normativa e delle disposizioni in una materia, come quella del servizio idrico, che vede l’esercizio delle attività dell’Assemblea comunque e sempre subordinate al principio di legalità.
Irragionevolezza e sviamento dell’azione amministrativa che hanno trovato conferma dalla lettura della documentazione che il Gestore aveva posto a corredo della sua istanza e per la cui acquisizione si è reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine presso gli Uffici della Segreteria Tecnica.
Infatti l’Assemblea, sulla scorta di quanto elaborato dal Gestore e sulla base della attività di validazione e rettifica effettuata dalla Segreteria Tecnica Operativa nei tempi e nei modi sopra descritti, è stata convocata per approvare e fare propria la serie di modelli e prospetti di cui alla Metodologia individuata da AEEG per poi procedere, secondo le valutazioni, gli input e le risultanze definite dallo stesso Gestore a determinare:
- il vincolo ai Ricavi del Gestore – Anno 2012 – in € 55.468.720,00, per il cui conseguimento è fissato il moltiplicatore tariffario (teta) di € 1,350 (pari al 35%)
- il vincolo ai Ricavi del Gestore – Anno 2013 – in € 57.423.224,00, per cui conseguimento è fissato il moltiplicatore tariffario (teta) di € 1,397 pari al ( 39.7%)
La tariffa per l’anno 2012 e per l’anno 2013 sarà quindi determinata dalle applicazioni del coefficiente del 35% e del 39,7% alla tariffa di € 1,35 così fissata, nel 2012, dal Commissario ad Acta.
L’Assemblea è stata convocata, altresì, per motivare alla AEEG, cui il legislatore ha attribuito la funzione di Autorità di regolazione del servizio Idrico Integrato, il superamento del limite, fissato nel periodo transitorio, del 6,5% per gli aumenti tariffari.
L’Assemblea, in forza, di quanto sopra descritto, farà proprio ed approverà un Piano degli Investimenti il cui importo complessivo, dagli originari 340 milioni di Euro, offerti dal gestore in sede di gara, è giunto, come dato previsionale, a 212 milioni di Euro; procederà alla modifica, di fatto, del perimetro di Ambito, atteso che il Gestore, sin dall’anno 2003 opera a favore dei Comuni di Conca Casale e Rocca d’Evandro, anche se non fanno parte dell’ATO 5; consoliderà il sistema, sino ad oggi attuato, di contribuzione, a favore del Consorzio ASI di Frosinone, delle spese di gestione del sistema idrico integrato a quest’ultimo afferente, con oneri che superano il Milione di Euro l’anno; deciderà di proseguire a sostenere gli oneri di ammortamento per l’acquisto nel 2006, da parte del Gestore, della nuova sede nel Comune di Frosinone con i proventi tariffari, aderirà alla scelta del gestore a tenere rapporti infragruppo con ACEA S.p.A. e con svariate Società ad essa collegate per un valore che supera, per ciascun esercizio finanziario, i dieci milioni di Euro.
Tutto ciò se ed in quanto la Presidenza dell’ATO 5 ha provveduto alla revoca degli incarichi legali, a suo tempo, conferiti per la difesa degli interessi del territorio e degli utenti, nonché alla revoca dell’incarico a professionisti esterni per la verifica dei dati tecnici presentati dal Gestore per la determinazione, a cura dei Commissari ad Acta, delle tariffe 2006-2012 e dei relativi conguagli.
E’ evidente, infatti, che l’inserire all’ordine del giorno l’approvazione della proposta del Gestore che, nei contenuti, nega e mette nel nulla tutte le eccezioni ed i rilievi che sino ad oggi l’AATO 5 ha ad esso contestato, sta a significare totale accettazione delle ragioni dell’ACEA.
E’ ancor più evidente, però, che se l’intento è quello di risolvere i problemi della gestione del servizio integrato nell’Ambito 5, mediante un voto con cui si esprime, implicitamente, l’assoluta condivisione, da parte dell’Assemblea, non solo della proposta ACEA sull’aggiornamento tariffario 2012 e 2013 senza evidenziarne vizii o illegittimità, ma dell’intera gestione sin ad oggi attuata sussiste comunque il diritto di ciascun componente di potersi determinare, sullo specifico argomento, in modo consapevole, senza che ne venga carpita la buona fede, mediante l’uso di formule generiche, fuorvianti, con l’intento di rappresentare come mera presa d’atto la decisione da assumere.
Ferme le azioni che dovranno essere attivate, in esito alla verifica di taluni servizi resi dal Gestore che hanno fatto emergere problematiche anche sotto il profilo della rispondenza dei risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, è stato riscontrato nel contempo che la proposta avanzata dal Gestore si pone in palese contrasto con il disegno delineato dall’AEEG.
Il quadro ancorché sopra sinteticamente descritto mette in evidenza, in particolare la stridente contrapposizione tra la severità delle regole sul metodo tariffario transitorio ed il ricorso, da parte del Gestore, sulla applicazione del minimo consumato, a giustificazione che si connotano di particolari tratti al limite della irragionevolezza.
Il sistema del servizio idrico integrato non può disattendere, sul piano sostanziale, il principio della veridicità posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della realtà.
Risulta infatti incontestabile che la tariffa anno 2012 è stata determinata dal commissario ad acta, con rinvio, alla fase della revisione, di molteplici problematiche quali, ad esempio quella della restituzione agli utenti della quota della tariffa per canone di depurazione, laddove non serviti da impianti.
Che analoga decisione è stata adottata, nel marzo 2012, per il c.d. “minimo consumato”.
La fase della “revisione” è stata avviata ad ottobre 2012 dall’ing. Dell’Oste, Direttore dell’Ufficio speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, e al contempo nominato Commissario ad Acta presso l’ATO 5 per la determinazione della tariffa 2006-2012.
L’avvenuta determinazione della tariffa 2012, nel marzo 2012, con la previsione del “minimo consumato”, fissato in m.c. 108, ripartiti nelle fasce “agevolata” e “base” dei consumi per utenze domestiche è stata comunicata alla Autorità EEG, all’AATO 5 e al Commissario dell’Oste con l’invio dei modelli di cui alla raccolta dati del 31 ottobre 2012.
La procedura “partecipata” dal Gestore, avviata dalla Segreteria Tecnica nel febbraio 2013, secondo i termini fissati dalla 585/2012, si è tenuta sugli elaborati predisposti dal medesimo Gestore e con la tariffa riproposta con la medesima previsione del “minimo consumato”.
Il Commissario Dell’Oste, il 30 maggio 2013, ha confermato la tariffa 2012, come predisposta dal precedente Commissario Passino.
Infondata e pretestuosa è, pertanto, la motivazione addotta dal Gestore sulla fatturazione, al 31 luglio 2012, di un consumo minimo impegnato “per cause indipendenti dalla condotta e dalla volontà del Gestore, bensì per assenza di appositi interventi da parte dell’Autorità d’Ambito competente”.
In tale contesto, considerata la fatturazione del “minimo consumato” fatto che si pone in aperto contrasto con la disciplina dettata dall’AEEG per l’attuazione del Metodo Tariffario Transitorio (art. 3 punto 4 della Deliberazione 585/2012),
Propongono la presente MOZIONE:
- perché l’Assemblea dei Sindaci proceda ad escludere, per gli anni 2012-2013 la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone, dall'aggiornamento tariffario, ponendo il valore massimo del moltiplicatore Teta pari ad uno, ai sensi dell’arto 3 Comma 4 della Deliberazione n. 585/2012, in considerazione del fatto che, alla data del 31 luglio 2012, il Gestore applicava alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;
- perché l’Assemblea dei Sindaci disponga che il Commissario Straordinario della Provincia, quale Presidente dell’AATO 5, inoltri istanza all'Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di verifica ispettiva presso questo Ente d’Ambito.
Questi i documenti ufficiali:
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Ho ricevuto e pubblico per vostra opportuna conoscenza:
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Risposta di ACEA ATO5 al comunicato di FEDECONSUMATORI
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Tariffe idriche, il sindaco: dieci anni di irresponsabilità
Dichiarazione del Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, sulla vicenda del servizio idrico integrato:
“Per dieci anni alcuni irresponsabili, digiuni sia di minime nozioni giuridiche in materia di convenzioni, sia di sensibilità verso l’interesse pubblico di carattere generale, hanno illuso i cittadini sulla possibilità che l’acqua arrivasse dentro le abitazioni in modo gratuito, raccontando barzellette amministrative che hanno lasciato il segno. Purtroppo, quegli stessi soggetti hanno volontariamente, e forse anche dolosamente, mandate deserte le assemblee dei sindaci che avrebbero dovuto deliberare sulla determinazione delle tariffe idriche e sulla qualità e quantità degli investimenti in carico al gestore. Fatto sta che per dieci lunghissimi anni quegli amministratori pubblici, capitanati da maestri di ventura improvvisati ed inadeguati, hanno lasciato campo libero ad Acea, che, approfittando dell’inerzia del controllore, ha disciplinato in modo unilaterale la propria attività aziendale sul territorio provinciale.
A quei pessimi maestri, oggi non va giù il fatto che, in pochi mesi, siano state smascherate bugie di produzione industriale, soprattutto all’indomani dell’approvazione, avvenuta il mese scorso, da parte dei sindaci, di un piano investimenti di 60 milioni di euro, al netto di ciò che potrà emergere dai contenziosi legittimamente attivati. Senza contare che attualmente la tariffa applicata da Acqualatina agli utenti è già consolidata in 2,2. La politica dello struzzo, equivalente al non decidere per dieci anni, ha fatto accumulare crediti da parte di Acea verso le utenze per oltre settanta milioni di euro e, si spera, possano ridotti al momento della decisione del giudizio attualmente in corso presso il Tar di Latina. Ad Acea diciamo di attendere l’esito di quel procedimento prima di definire i rapporti di credito verso gli utenti e di debito verso i comuni. A quegli irresponsabili che hanno causato tale danno ai cittadini e alla collettività, chiederemo di mettere mano al portafoglio, perché amministrare è un compito estremamente serio e non per tutti”.
“Per dieci anni alcuni irresponsabili, digiuni sia di minime nozioni giuridiche in materia di convenzioni, sia di sensibilità verso l’interesse pubblico di carattere generale, hanno illuso i cittadini sulla possibilità che l’acqua arrivasse dentro le abitazioni in modo gratuito, raccontando barzellette amministrative che hanno lasciato il segno. Purtroppo, quegli stessi soggetti hanno volontariamente, e forse anche dolosamente, mandate deserte le assemblee dei sindaci che avrebbero dovuto deliberare sulla determinazione delle tariffe idriche e sulla qualità e quantità degli investimenti in carico al gestore. Fatto sta che per dieci lunghissimi anni quegli amministratori pubblici, capitanati da maestri di ventura improvvisati ed inadeguati, hanno lasciato campo libero ad Acea, che, approfittando dell’inerzia del controllore, ha disciplinato in modo unilaterale la propria attività aziendale sul territorio provinciale.
A quei pessimi maestri, oggi non va giù il fatto che, in pochi mesi, siano state smascherate bugie di produzione industriale, soprattutto all’indomani dell’approvazione, avvenuta il mese scorso, da parte dei sindaci, di un piano investimenti di 60 milioni di euro, al netto di ciò che potrà emergere dai contenziosi legittimamente attivati. Senza contare che attualmente la tariffa applicata da Acqualatina agli utenti è già consolidata in 2,2. La politica dello struzzo, equivalente al non decidere per dieci anni, ha fatto accumulare crediti da parte di Acea verso le utenze per oltre settanta milioni di euro e, si spera, possano ridotti al momento della decisione del giudizio attualmente in corso presso il Tar di Latina. Ad Acea diciamo di attendere l’esito di quel procedimento prima di definire i rapporti di credito verso gli utenti e di debito verso i comuni. A quegli irresponsabili che hanno causato tale danno ai cittadini e alla collettività, chiederemo di mettere mano al portafoglio, perché amministrare è un compito estremamente serio e non per tutti”.
Intervento, di Alessia Savo su Facebook, in risposta ad Ottaviani. (5/8/2014)
Credo che Ottaviani abbia letto poco del passato.......molto poco.
Per ora dico solo che nessuno ha mai approvato a testa bassa " pacchetti Acea" come han fatto ora alcuni miei colleghi ,senza alcun esame, approfondimento, tanto da essere ora storditi perché la situazione e' scappata di mano e quindi scelgon la strada più facile....il lancio di accuse
Credo che a volte la presunzione.......sia un grosso limite che noi amministratori dovremmo superare così da aver la curiosità di ascoltare anche le opinioni altrui.....quelle che poi si rivelan veritiere. Così forse, eviteremmo di commettere errori che poi pagan i cittadini, già costretti all'esasperazione...
Mia risposta:
Luciano Bracaglia Cara Alessia, non possono e non devono continuare a pagare sempre e solo i cittadini... è ora di finirla perché ormai l'orecchino al naso non lo porta più nessuno e grazie al potente mezzo della rete e a chi ci mette la faccia con onore, certe verità vengono a galla e se i cittadini non sono ciechi... potranno al momento giusto, render pan per focaccia....!!! Grazie per l'intervento.
Giusto per non perdere la memoria sulla vicenda.....
Per quanto riguarda il piano di investimenti, sul sito di ACEA ATO5, sono riuscito a reperire solo questo servizio del TGR:
...e questo:
Io e altri 21 sindaci, avvertimmo e chiedemmo di essere ascoltati! La nostra mozione perse per un voto! Leggetela, se fosse stata approvata oggi, sarebbe stata un' altra storia!
I Sindaci di seguito riportati quali firmatari, formulano mediante mozione, la seguente proposta di Deliberazione all’Assemblea dell’ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone:
OGGETTO: “Esclusione dall’aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2013, della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 5 – Lazio Meridionale – Frosinone.
Richiesta all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas di una indagine ispettiva presso la stessa ATO 5 – Lazio Meridionale.
PREMESSO
Con il D. Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011, il cosiddetto “Salva Italia”, sono state attribuite all’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici.
La AEEG, con delibera n. 585/2012 del 28 dicembre 2012, in vista di una più ampia ed organica riforma del sistema tariffario, ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012-2013, denominato “Metodo Tariffario Transitorio”.
Tra i principi cardine su cui si articolava la richiamata delibera, vanno inseriti anche quelli di seguito riportati:
• La tariffa è predisposta dagli Enti d’Ambito, sulla base dei dati già inviati dai gestori nell’ambito del procedimento di “raccolta dati”, definito dalla AEEG con deliberazione n. 347/2012 del 2 agosto 2012;
• Il termine ultimo per l’invio delle informazioni necessarie alla elaborazione tariffaria era stato , infatti, fissato dalla AEEG per il 15 Ottobre 2012 e successivamente rideterminato al 31 Ottobre 2012;
• I dati trasmessi dovevano essere, obbligatoriamente corredati da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato:
Di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori desumibili dalla documentazione contabile del gestore, tenuta ai sensi di legge;
Di validità del titolo autorizzativo sulla base del quale il gestore sta gestendo il servizio nei territori interessati;
Di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile ed i valori riportati nella modulistica trasmessa, allegando una relazione illustrativa;
Gli Enti d’Ambito, con procedura partecipata dal gestore interessato, dovevano obbligatoriamente verificare la validità delle informazioni ricevute, integrandole o modificandole secondo il principio del recupero integrale dei costi e del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (art. 6 delibera n. 585/12).
L’aggiornamento delle tariffe applicate fino all’approvazione da parte dell’AEEG, doveva essere effettuato secondo la metodologia riportata nella stessa delibera 585 /12 (art. 4) e secondo le indicazioni e gli schemi del piano tariffario e del rendiconto finanziario di cui alla successiva delibera AEEG del 21 febbraio 2013.
Gli Enti d’Ambito, pertanto, dovevano predisporre il piano economico finanziario (PEF) e cioè l’atto che, ai sensi dell’ Art. 149 del D.Lgs 152/2006, costituisce parte integrante del Piano d’Ambito e che prevede, con cadenza annuale, per tutto il periodo d’affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
La nuova metodologia comportava, quindi, l’aggiornamento del piano tariffario mediante la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con cadenza annuale, delle componenti di costo ammesse nel vincolo dei ricavi del gestore (VRG), nonché la redazione di un rendiconto finanziario, con la proiezione per tutto il periodo di affidamento con cadenza annuale dei flussi di cassa, in entrata ed in uscita.
L’eventuale accertamento, da parte dell’Assemblea dei Sindaci, in sede di applicazione del metodo tariffario transitorio, di mancata garanzia dell’equilibrio economico-finanziario da parte del PEF, avrebbe consentito deroghe, in modo estensivo, alle indicazioni metodologiche di cui la delibera n. 73/2013 ed ai criteri contenuti nella delibera n. 585/2012.
La AEEG aveva, infatti, previsto tre matrici di gradualità per la definizione degli OPEX (Costi Operativi Efficentabili), dei CAPEX (Costi delle immobilizzazioni) e per la costituzione del FNI (fondo nuovi investimenti, attraverso un meccanismo di anticipazione in tariffa) la prima per gli anni 2012/2013, la seconda per il 2014 e la terza per il 2015.
Il nuovo metodo tariffario transitorio manteneva, pertanto, per gli anni 2012 -2013 un’ articolazione tariffaria per gestore/ambito tariffario, analoga alla preesistente e comunicata alla AEEG entro il 31-10-2012.
Le tariffe per gli anni 2012-2013 venivano, quindi, definite attraverso un moltiplicatore (TETA) da applicare alle strutture tariffarie esistenti.
Il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore (VRG) - pari alla somma dei costi delle immobilizzazioni e dei costi per oneri finanziari e fiscali (che sostituiscono il costo per la remunerazione del capitale investito , il cui inserimento in tariffa non era più consentito dal 21 luglio 2011 a seguito del referendum abrogativo del giugno dello stesso anno) dei costi operativi efficentabili (ovvero quei costi sui quali il gestore può intervenire per la loro riduzione) della quota aggiuntiva di costo destinata al finanziamento di nuovi investimenti, dei costi dell’energia elettrica e delle forniture all’ingrosso, dei costi per il rimborso mutui agli enti locali, e dei corrispettivi per l’uso di infrastrutture di terzi - doveva essere conseguito mediante applicazione del moltiplicatore tariffario TETA.
Se il Metodo Tariffario Transitorio, in conformità al principio di gradualità nell’ attuazione della nuova disciplina, comportava una variazione tariffaria superiore al limite previsto dal Metodo Tariffario Normalizzato (applicabile sino al 2011) e cioè il 6.5 % (5% + 1,5 %), sarebbe stata disposta da AEEG una istruttoria aggiuntiva anche mediante verifiche ispettive.
La gradualità si basava sul confronto tra il vincolo tariffario da piano d’ambito e quello da Metodo Tariffario Transitorio;
L’Ente d’Ambito, entro il 30 aprile 2013, presentava alla AEEG, istanza di verifica del piano economico finanziario (PEF) aggiornato, cui dovevano essere allegati:
Il prospetto di piano finanziario e di rendiconto finanziario;
Una relazione che illustrava le modalità di aggiornamento del PEF e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del piano negli anni successivi al 2013;
La convenzione di gestione, che regola i rapporti tra Ente d’ambito e Gestore, resa conforme al metodo tariffario transitorio.
• L’articolo 3 della deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012 stabiliva che :
“Sono esclusi” dall’aggiornamento tariffario 2013 -2012, i gestori del Servizio Idrico Integrato “Sono esclusi” il cui titolo ad esercire il servizio, è stato dichiarato invalido con sentenza passata ingiudicato ovvero ritirato o annullato in via amministrativa;
Le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento al gestore, non hanno effettuato, alla data del 31-12-2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte dell’autorità d’ambito;
Le gestioni che, alla data del 31-7-2012, non avevano adottato la carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;
“è sospeso”
l’aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio, è pendente un contenzioso giurisdizionale ed in cui sia stata emanata dall’autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell’efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall’autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado, se non successivamente sospesa, che abbia accertato l’invalidità del titolo medesimo.
In questo Ambito Territoriale, l’intera fase di attuazione del Metodo Tariffario Transitorio, ha coinciso, con il periodo nel corso del quale i Commissari ad Acta, nominati dal TAR Lazio – Sez. staccata di Latina, hanno dato esecuzione alla sentenza n. 529/2011 mediante la determinazione delle tariffe per gli anni dal 2006 al 2012 e la revisione del Piano d’Ambito per il triennio 2012-2013.
Le attività dei commissari, infatti, iniziate ad ottobre 2011, sono state portate a compimento il 30 maggio 2013.
La nuova disciplina, pertanto, ha caratterizzato le fasi concernenti la revisione del Piano 2011-2013 e la determinazione delle tariffe degli anni 2012-2013.
Il Commissario delegato ad Acta, Ing. Dell’Oste, con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione n. 585/2012 precisava infatti, mediante nota del 7 marzo 2013, indirizzata alla Segreteria Tecnica Operativa di questo Ambito, che la revisione del piano 2011-2013, presupponeva la determinazione della tariffa 2012-2013 e che senza la tariffa non sarebbe stato possibile ricostruire gli aspetti economici e finanziari che avrebbero dovuto costituire il contenuto del piano stesso.
Prescriveva, pertanto, nei confronti della Segreteria Tecnica Operativa, l’obbligo di predisporre ed inviare entro il 31 marzo del 2013, all’ Autorità d’Ambito, all’AEEG e ad esso stesso commissario ad acta, tutte le informazioni di cui alla deliberazione n. 585/2012 (Art. 6, Comma 3, da b a d) e quindi:
b) una relazione di accompagnamento che ripercorreva la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d’ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;
d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate.
La Segreteria Tecnica Operativa, secondo il verbale (senza data) sottoscritto dai componenti un Tavolo Tecnico per la verifica della validità delle informazioni ricevute dal gestore, con procedura partecipata dallo stesso gestore, ha verificato la documentazione concernente:
la costruzione della tariffa secondo il Metodo Transitorio;
il calcolo del vincolo ricavi garantiti (VRG);
il canone di concessione;
le specifiche del TOOL per il calcolo della tariffa;
il riepilogo degli investimenti 2011-2012;
il riscontro delle schede completate dal gestore per il calcolo della tariffa.
La Segreteria Tecnica, apportate le rettifiche alla popolazione fluttuante, al numero dei Comuni serviti da impianti di depurazione ed alla ripartizione dei volumi fatturati per ogni specifico uso previsto, dichiarava “conclusa la procedura di validazione e di aver conseguito gli obiettivi previsti dalla Delibera n. 585 del 2012”, trasmetteva, il 2 aprile 2013, la documentazione all’ATO 5, all’AEEG ed al Commissario ad Acta. Quest’ultimo con Determinazione del 30 maggio 2013, in adempimento all’Ordinanza con cui il TAR Lazio disponeva “anche la determinazione della tariffa da Piano d’Ambito per gli anni dal 2006 al 2012”, concludeva le attività demandategli, stabilendo, tra l’altro, essere “opportuno confermare per l’anno 2012 la tariffa approvata dal precedente Commissario ad Acta con Decreto F66/12 dell’8 marzo 2012”.
STABILIVA, infine, che la Segreteria Tecnica Operativa, definiti gli strumenti e gli importi finalizzati al riconoscimento delle partite, a conguaglio, per il periodo 2006-2011, procedesse all’invio della documentazione all’AEEG per le determinazioni tariffarie di sua competenza.
CONSIDERATO
Il Commissario straordinario della Provincia di Frosinone, quale Presidente dell’ATO 5, di concerto con la Consulta d’Ambito, ha conferito incarico legale perché venisse presentato ricorso dinanzi la TAR Lazio – Sezione di Latina, per l’annullamento della Determinazione del 30 maggio 2013 nonché della Relazione allegata.
Detto incarico seguiva quello già conferito nel 2012 per il ricorso, innanzi al medesimo TAR Lazio – Sezione di Latina – per l’annullamento del Decreto del Commissario ad Acta F66 dell’8 marzo 2012, con il quale era stata determinata la tariffa del S.I.I. per l’anno 2012.
Le motivazioni dei due ricorsi trovano fondamento, tra l’altro, nell’aver attribuito i due Commissari, alla deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 27 febbraio 2007, valore di Piano d’Ambito revisionato e di aver considerato tale deliberazione valida ed efficace, nonostante l’annullamento della stessa con effetto ex tunc mediante la Deliberazione n. 5 del dicembre 2009.
Il medesimo Commissario straordinario, sempre di concerto con la Consulta d’Ambito, conferiva incarico a tecnici esterni perché, mediante apposita relazione venisse effettuata una analisi dei dati e degli elementi utilizzati dai Commissari ad Acta per la determinazione, a favore del Gestore, dei conguagli relativi alle annualità 2006-2011.
In data 24 febbraio il Commissario, quale Presidente dell’Autorità d’Ambito, ha disposto la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per il giorno 5 marzo 2014 per la trattazione di un Ordine del Giorno avente ad oggetto: “adempimenti art. 9, comma 9.2, della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, n. 643 del 27 dicembre 2013”.
L’AEEG, infatti, con la Deliberazione n. 643/2013, ha approvato il Metodo tariffario Idrico (MIT), per la determinazione entro il 31 marzo del 2014, ed a cura degli Enti d’Ambito, delle tariffe per gli anni 20014 e 2015 e per l’aggiornamento del programma degli investimenti (PdI) da attuare nel quadriennio 2014-2017.
Ha previsto, inoltre, all’art. 9 – “Disposizioni transitorie finali”, una specifica procedura che gli Enti d’Ambito avrebbero dovuto osservare qualora inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffario per gli anni 2012 e 2013.
In tal caso, secondo il disposto dell’art. 9, “il Gestore può presentare agli Enti d’Ambito, istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti ed i documenti previsti dalla deliberazioni 347/2012, 585/2012, 73/2013, 271/2013 e 459/2013” e l’AEEG, ricevuta la comunicazione della presentazione di tale istanza, “diffida l’Ente d’Ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni”, trascorsi i quali l’istanza del Gestore, da intendersi accolta ai sensi della legge 241/90, deve essere trasmessa alla stessa AEEG ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 30 giorni.
Alla specificità della disposizione dettata dall’AEEG, si contrapponeva un atto di convocazione il quale, ancorché corredato di un “dettagliato appunto”, (espressamente definito) della Segreteria Tecnica Operativa, appariva irragionevole ed anche sviatorio da quelle che sono le finalità cui è preordinato il complesso della normativa e delle disposizioni in una materia, come quella del servizio idrico, che vede l’esercizio delle attività dell’Assemblea comunque e sempre subordinate al principio di legalità.
Irragionevolezza e sviamento dell’azione amministrativa che hanno trovato conferma dalla lettura della documentazione che il Gestore aveva posto a corredo della sua istanza e per la cui acquisizione si è reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine presso gli Uffici della Segreteria Tecnica.
Infatti l’Assemblea, sulla scorta di quanto elaborato dal Gestore e sulla base della attività di validazione e rettifica effettuata dalla Segreteria Tecnica Operativa nei tempi e nei modi sopra descritti, è stata convocata per approvare e fare propria la serie di modelli e prospetti di cui alla Metodologia individuata da AEEG per poi procedere, secondo le valutazioni, gli input e le risultanze definite dallo stesso Gestore a determinare:
- il vincolo ai Ricavi del Gestore – Anno 2012 – in € 55.468.720,00, per il cui conseguimento è fissato il moltiplicatore tariffario (teta) di € 1,350 (pari al 35%)
- il vincolo ai Ricavi del Gestore – Anno 2013 – in € 57.423.224,00, per cui conseguimento è fissato il moltiplicatore tariffario (teta) di € 1,397 pari al ( 39.7%)
La tariffa per l’anno 2012 e per l’anno 2013 sarà quindi determinata dalle applicazioni del coefficiente del 35% e del 39,7% alla tariffa di € 1,35 così fissata, nel 2012, dal Commissario ad Acta.
L’Assemblea è stata convocata, altresì, per motivare alla AEEG, cui il legislatore ha attribuito la funzione di Autorità di regolazione del servizio Idrico Integrato, il superamento del limite, fissato nel periodo transitorio, del 6,5% per gli aumenti tariffari.
L’Assemblea, in forza, di quanto sopra descritto, farà proprio ed approverà un Piano degli Investimenti il cui importo complessivo, dagli originari 340 milioni di Euro, offerti dal gestore in sede di gara, è giunto, come dato previsionale, a 212 milioni di Euro; procederà alla modifica, di fatto, del perimetro di Ambito, atteso che il Gestore, sin dall’anno 2003 opera a favore dei Comuni di Conca Casale e Rocca d’Evandro, anche se non fanno parte dell’ATO 5; consoliderà il sistema, sino ad oggi attuato, di contribuzione, a favore del Consorzio ASI di Frosinone, delle spese di gestione del sistema idrico integrato a quest’ultimo afferente, con oneri che superano il Milione di Euro l’anno; deciderà di proseguire a sostenere gli oneri di ammortamento per l’acquisto nel 2006, da parte del Gestore, della nuova sede nel Comune di Frosinone con i proventi tariffari, aderirà alla scelta del gestore a tenere rapporti infragruppo con ACEA S.p.A. e con svariate Società ad essa collegate per un valore che supera, per ciascun esercizio finanziario, i dieci milioni di Euro.
Tutto ciò se ed in quanto la Presidenza dell’ATO 5 ha provveduto alla revoca degli incarichi legali, a suo tempo, conferiti per la difesa degli interessi del territorio e degli utenti, nonché alla revoca dell’incarico a professionisti esterni per la verifica dei dati tecnici presentati dal Gestore per la determinazione, a cura dei Commissari ad Acta, delle tariffe 2006-2012 e dei relativi conguagli.
E’ evidente, infatti, che l’inserire all’ordine del giorno l’approvazione della proposta del Gestore che, nei contenuti, nega e mette nel nulla tutte le eccezioni ed i rilievi che sino ad oggi l’AATO 5 ha ad esso contestato, sta a significare totale accettazione delle ragioni dell’ACEA.
E’ ancor più evidente, però, che se l’intento è quello di risolvere i problemi della gestione del servizio integrato nell’Ambito 5, mediante un voto con cui si esprime, implicitamente, l’assoluta condivisione, da parte dell’Assemblea, non solo della proposta ACEA sull’aggiornamento tariffario 2012 e 2013 senza evidenziarne vizii o illegittimità, ma dell’intera gestione sin ad oggi attuata sussiste comunque il diritto di ciascun componente di potersi determinare, sullo specifico argomento, in modo consapevole, senza che ne venga carpita la buona fede, mediante l’uso di formule generiche, fuorvianti, con l’intento di rappresentare come mera presa d’atto la decisione da assumere.
Ferme le azioni che dovranno essere attivate, in esito alla verifica di taluni servizi resi dal Gestore che hanno fatto emergere problematiche anche sotto il profilo della rispondenza dei risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, è stato riscontrato nel contempo che la proposta avanzata dal Gestore si pone in palese contrasto con il disegno delineato dall’AEEG.
Il quadro ancorché sopra sinteticamente descritto mette in evidenza, in particolare la stridente contrapposizione tra la severità delle regole sul metodo tariffario transitorio ed il ricorso, da parte del Gestore, sulla applicazione del minimo consumato, a giustificazione che si connotano di particolari tratti al limite della irragionevolezza.
Il sistema del servizio idrico integrato non può disattendere, sul piano sostanziale, il principio della veridicità posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della realtà.
Risulta infatti incontestabile che la tariffa anno 2012 è stata determinata dal commissario ad acta, con rinvio, alla fase della revisione, di molteplici problematiche quali, ad esempio quella della restituzione agli utenti della quota della tariffa per canone di depurazione, laddove non serviti da impianti.
Che analoga decisione è stata adottata, nel marzo 2012, per il c.d. “minimo consumato”.
La fase della “revisione” è stata avviata ad ottobre 2012 dall’ing. Dell’Oste, Direttore dell’Ufficio speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, e al contempo nominato Commissario ad Acta presso l’ATO 5 per la determinazione della tariffa 2006-2012.
L’avvenuta determinazione della tariffa 2012, nel marzo 2012, con la previsione del “minimo consumato”, fissato in m.c. 108, ripartiti nelle fasce “agevolata” e “base” dei consumi per utenze domestiche è stata comunicata alla Autorità EEG, all’AATO 5 e al Commissario dell’Oste con l’invio dei modelli di cui alla raccolta dati del 31 ottobre 2012.
La procedura “partecipata” dal Gestore, avviata dalla Segreteria Tecnica nel febbraio 2013, secondo i termini fissati dalla 585/2012, si è tenuta sugli elaborati predisposti dal medesimo Gestore e con la tariffa riproposta con la medesima previsione del “minimo consumato”.
Il Commissario Dell’Oste, il 30 maggio 2013, ha confermato la tariffa 2012, come predisposta dal precedente Commissario Passino.
Infondata e pretestuosa è, pertanto, la motivazione addotta dal Gestore sulla fatturazione, al 31 luglio 2012, di un consumo minimo impegnato “per cause indipendenti dalla condotta e dalla volontà del Gestore, bensì per assenza di appositi interventi da parte dell’Autorità d’Ambito competente”.
In tale contesto, considerata la fatturazione del “minimo consumato” fatto che si pone in aperto contrasto con la disciplina dettata dall’AEEG per l’attuazione del Metodo Tariffario Transitorio (art. 3 punto 4 della Deliberazione 585/2012),
Propongono la presente MOZIONE:
- perché l’Assemblea dei Sindaci proceda ad escludere, per gli anni 2012-2013 la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone, dall'aggiornamento tariffario, ponendo il valore massimo del moltiplicatore Teta pari ad uno, ai sensi dell’arto 3 Comma 4 della Deliberazione n. 585/2012, in considerazione del fatto che, alla data del 31 luglio 2012, il Gestore applicava alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;
- perché l’Assemblea dei Sindaci disponga che il Commissario Straordinario della Provincia, quale Presidente dell’AATO 5, inoltri istanza all'Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di verifica ispettiva presso questo Ente d’Ambito.
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Il documento prodotto dai legali di Federconsumatori per il ricorso al conguaglio di ACEA ATO5
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Acea Ato5 stai sbagliando tutto.
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Il documento prodotto dai legali di Federconsumatori per il ricorso al conguaglio di ACEA ATO5
[ CLICCA PER SCARICARE IN WORD ]
da 1e3.it
(del 14/08/2014)
Acea Ato5 stai sbagliando tutto.
A Ceccano non ci stanno [CLICCA per leggere l'articolo ]
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Considerazioni scottanti di Mario Antonellis sulla pagina del Coordinamento Acqua Pubblica Frosinone di Facebook...
Frosinone 21/08/2014
Mi dite dove trovo pubblicato il piano di investimenti ATO5 approvato dai sindaci che citate?
RispondiEliminami basta il link sul web dove scaricarlo.
Perchè ci sarebbe anche la questioncella dei depuratori sul Sacco che non funzionano, una cosuccia che prova l'inquinamento ed i danni alla salute che conosciamo.
Se in quel piano di investimenti non sono nemmeno previsti interventi per i depuratori, bè...... allora i sindaci non hanno proprio nessuna scusante!!
Lorenzo Santovincenzo (Comitato Lip Valle del Sacco)
Lorenzo... la pagina con il titolo c'è.... ma è vuota...!!! Ahahahahah....
RispondiEliminasi può chiedere ad Alessia Savo copia del piano di investimenti approvato dai sindaci? Avere il documento è fondamentale perchè oltre alla protesta (i sindaci se ne fregano della protesta di piazza) occorre proporre qualche altra iniziativa concreta, come ad esempio un esposto alla Corte dei Conti. Poi, ribadisco, c'è la questione della depurazione degli scarichi con la spada di Damocle della procedura d'infrazione UE.
RispondiEliminaLorenzo Santovincenzo
Lorenzo.... Sul sito di ACEA ATO5 c'è solo questo servizio del TGR che parla d'investimenti:
RispondiEliminahttp://aceaato5.it/ViewMedia.aspx?catid=462e03a46f004e6484a354e33f9acd8e