lunedì 21 ottobre 2013

- Libero accesso dei cani nei luoghi pubblici

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE sull'accesso dei cani in luoghi pubblici
Grazie al nuovo regolamento-tipo, presentato dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani):
Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi
- Il proprietario di un cane, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
- Per prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono seguire determinate regole: "Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei "luoghi aperti al pubblico", (non si capisce perché a Frosinone no...!!!), fatte salve le aree per cani individuate dai comuni, ( continuo a non capire perché a FR no...!!!); portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti".
- Tra gli obblighi, quello di raccogliere le feci, e quindi "avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse", (qui ci spostiamo sulla civiltà del cittadino...).
- Percorsi formativi, a carico dei proprietari dei cani - si legge nell'ordinanza del ministero della Salute - sono organizzati dai Comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

L’On. Michela Vittoria Brambilla ha affermato:
Il nostro auspicio è che possa essere adottato, o utilizzato come modello, nel maggior numero possibile di Comuni. Questo regolamento rovescia completamente l’impostazione adottata finora: si parte non dai divieti, ma dall’idea che - in linea generale, con motivate eccezioni - l’animale domestico possa accompagnare il proprietario dovunque, senza ledere i diritti di nessuno. L’intento è quello di migliorare la qualità della vita di tutti: i cittadini e i loro piccoli amici”.

Concludo dicendo che i Comuni devono riconosce "la valenza sociale" del rapporto tra esseri umani e animali d'affezione ed operare perché il rispetto verso i nostri amici a quattro zampe sia promosso anche nel sistema educativo, a partire dalla scuola dell'infanzia ed elementare. Infatti, sta per partire a Frosinone, un progetto educativo promosso dalla mia amica del CIRN che coinvolgerà i bambini dei plessi scolastici di Frosinone, per tale progetto (per ora la Ignazio De Luca)... Il nostro comune, cerchi di adeguarsi... e predisponga, se non desidera far circolare cani alla Villa Comunale, un adeguato spazio a loro dedicato... visto che ce n'è in abbondanza.

Documento che l'ANCI ha inviato a tutti i comuni d'Italia e che anche il nostro comune dovrebbe adottare:

COMUNE DI …………….

Ordinanza n. …………..del ……………………
  

ACCESSO LIBERO DEGLI ANIMALI IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO,  NEI PUBBLICI ESERCIZI E SUI SERVIZI DI TRASOPRTO PUBBLICO

Premesso:
  
- che la materia della tutela degli animali d’affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell’azione di governo, come dimostra la recente ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

- che l’ANCI e la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente hanno sottoscritto un Accordo in data 27 giugno 2012 nel quale, pienamente consapevoli della rilevante valenza sociale del rapporto tra esseri umani ed animali d’affezione, si impegnano a favorire, soprattutto nell’ambiente urbano, la convivenza con gli animali domestici, anche in considerazione delle positive ricadute che forme più inclusive di accoglienza avrebbero sui Comuni a vocazione turistica; 

 Visto

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante “Regolamento di Polizia veterinaria”

- l’Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

- la legge regionale del……… n. …………, adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;


Tutto ciò premesso, visto e considerato, si dispone quanto segue:

1. Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola.
3. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori.

2. Accesso degli animali negli esercizi pubblici.

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l’accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l’utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell’animale. Il titolare di un esercizio può presentare all’ufficio competente …… motivata istanza di autorizzazione per limitare l’accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell’istanza l’esercente deve apporre specifico avviso.
2. E’ fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.
3. Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole), ne è consentito l’accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

3. Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
  
4. Obblighi e sanzioni

1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza.
2. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da € …… a € ………

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della ………………. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.


     f.to
Il Sindaco


Link utili sull'argomento: 

 
http://www.federfida.org/index.php/domanderisposte/schede-utili/77-accesso-per-gli-animali-nei-locali-pubblici-regolamentazioni-info-e-suggerimenti

http://www.spaziohoreca.it/normativa_zoom.php?idnormativa=44

http://gruppomaurizi.it/libero-accesso-ai-cani-nei-pubblici-esercizi-ma-rimangno-fuori-dai-supermercati/

http://www.ilfattoalimentare.it/cani-al-ristorante-finalmente-scatta-la-libera-circolazione-nei-pubblici-esercizi-ma-solo-se-il-gestore-e-daccordo.html

http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2013/11/28/989127-accesso-cani-ristorante-divieto.shtml

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