mercoledì 26 dicembre 2012

- Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Interventi di limitazione del traffico veicolare anno 2012/2013













Copia Ordinanza
Numero ORD / 739 / 2012
Data
21-12-2012
Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria. Interventi di limitazione del traffico veicolare anno 2012/2013.  


 
COMUNE DI FROSINONE
 COPIA ORDINANZA

IL SINDACO
Premesso: 
che  la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il “Piano di risanamento della qualità dell’aria” nel territorio regionale, approvato con  deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
che  con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera; 
che il piano definisce, tra l’altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani e specificatamente per il Comune di Frosinone per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;
che con deliberazione G.C. n. 495 del 27-10-2010 questa Amministrazione ha recepito il Piano Regionale;
che la medesima deliberazione G.C. n. 495/2010 ha stabilito la delimitazione dell’area urbana oggetto dei provvedimenti di risanamento della qualità dell’aria;
che la deliberazione C.C. n. 56 del 20-10-2010 di approvazione definitiva del P.G.T.U., ha previsto, tra l’altro, l’istituzione delle zone a traffico limitato;
che è in fase di elaborazione, da parte del Comune di Frosinone, il piano di trasporto pubblico locale;
Preso atto della criticità dei livelli di inquinamento persistenti nel territorio comunale che hanno indotto all’ampliamento della rete regionale di rilevamento con l’inserimento, dal mese di settembre 2010, di una nuova centralina di rilevamento nella zona alta della Città, in Viale Mazzini, che va ad aggiungersi alla centralina esistente in Via Verdi;
Considerato che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;
Atteso che l’esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla salute umana;
Constatato che la più volte citata D.C.R.L. n. 66/2009 impone l’adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico a cadenza predefinita ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;
Ravvisata la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico e  misure per la riduzione delle temperature degli edifici, da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri settori dell’Ente ai sensi di quanto stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 495/2010;
Preso atto altresì che per quanto previsto all’art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale, in particolare per il divieto di circolazione per 4 domeniche dal mese di novembre a marzo, con ordinanza sindacale n. 110/2012 è già stato disposto il divieto per due domeniche nel mese di marzo 2012, mentre con il presente atto vengono disposte le ulteriori due giornate ecologiche di divieto fino al mese di marzo 2013;
Visti gli esiti degli incontri tenutisi presso questa Amministrazione per valutare gli interventi e i provvedimenti da intraprendere per il risanamento della qualità dell’aria e, in ultimo la riunione del_26 novembre 2012 e sentito il Comando della Polizia Locale;
Valutato che la proposta formulata consente al Corpo di Polizia Locale una verifica più estesa sui mezzi circolanti;
che l’attuale configurazione del provvedimento risulta di più semplice interpretazione e divulgazione per la cittadinanza, rispetto alla configurazione complessa e articolata della proposta di piano;
Tenuto conto delle finalità preventive delle disposizioni che l’Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell’art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;
Rilevato  che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito dalla più volte citata deliberazione G.C. n. 495/2010 è quello circoscritto dalle seguenti strade:
Dalla Via per Casamari (ex SS 214) – Via degli Ernici (ex SS 155 per Fiuggi) – Via dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini) – Via Albinoni (ex L. Refice) – Via P.L. da Palestrina – Via S. Giuliano – Via Vivaldi – Via Corelli – Via Jacobucci (ex S.S. 637 per Ceccano) – Via Saragat (ex variante Casilina) – Via Casilina Sud - Via Fonte Corina – Via Coroni – Via S. Liberatore – Via S. Angelo – Via Caio Mario – Via Mària;
che sulle citate strade la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l’accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio ovvero  Piazzale Vittime Civili di Guerra e Piazzale 11 Settembre 1943 – Piazza Salvo D’Acquisto – Piazza Sandro Pertini – Piazza Falcone e Borsellino,  nonché  per il parcheggio di Piazzale Europa in Viale Europa  e  per il Parcheggio Questura in Via Vado del Tufo, da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico;
Visto l’art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;
Visto l’art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;
Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;
Visto il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261
Vista la D.C.R.L. n. 66 del 10-12-2009;
Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;
Visto l’art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30-04-1992, “Nuovo codice della strada”, per quanto attiene alla tutela della mobilità pedonale e ciclabile;

ORDINA

L’attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell’area urbana circoscritta dalle seguenti strade:
Via per Casamari (ex SS 214) – Via degli Ernici (ex SS 155 per Fiuggi) – Via dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini) – Via Albinoni (ex L. Refice) – Via P.L. da Palestrina – Via S. Giuliano – Via Vivaldi – Via Corelli – Via Jacobucci (ex S.S. 637 per Ceccano) – Via Saragat (ex variante Casilina) – Via Casilina Sud - Via Fonte Corina – Via Coroni – Via S. Liberatore – Via S. Angelo – Via Caio Mario – Via Mària;
Su tali strade la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l’accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le quattro aree destinate a parcheggio ovvero: Piazzale Vittime Civili di Guerra e Piazzale 11 Settembre 1943 (piazzali sottostanti l’Amministrazione Provinciale) – Piazza Salvo D’Acquisto – Piazza Sandro Pertini (Delegazione Comunale “Scalo”) – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la Villa Comunale), nonché  per il parcheggio di Piazzale Europa in Viale Europa  e  per il Parcheggio Questura in Via Vado del Tufo, da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico.
Il piano d’intervento di limitazione della circolazione veicolare, nell’area urbana delimitata come sopra indicata, è così definito:

1.       Domeniche ecologiche per i giorni del 26 dicembre 2012, 30 dicembre 2012, 20 gennaio 2013 (SPOSTATA AL 27 GENNAIO) e 10 marzo 2013, dalle ore  9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 - Blocco totale del traffico nell’area urbana delimitata come sopra indicata, per tutti i mezzi ad uso privato.
      Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:
            a) i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione
                civile, servizi di pronto soccorso;
            b) i veicoli di trasporto pubblico;
c) i veicoli a servizio degli invalidi, in possesso del contrassegno di cui al dpr n. 495/1992;
            d) i veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Locale per motivazioni di carattere pubblico o sanitario;

2.       La circolazione a targhe alterne a far data dal 28 dicembre 2012 al 31 marzo 2013, nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00,  per i veicoli a combustione interna ad uso privato. La circolazione è consentita per i veicoli con l’ultimo numero di targa dispari nei giorni di lunedì con l’ultimo numero di targa zero o pari nei giorni di venerdì.
      In deroga potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a      
      metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP) nonché i veicoli da euro 2 e   
      successivi alimentati a benzina ed euro 3 e successivi diesel.
    
      Le limitazioni alla circolazione non riguardano:
            a) i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione
                 civile, servizi di pronto soccorso;
            b) i veicoli di trasporto pubblico;
            c) i veicoli a servizio degli invalidi, in possesso del contrassegno di cui al dpr n. 495/1992;
            d) i veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Locale per motivazioni di carattere pubblico o sanitario.

3. Dal 28 dicembre 2012  al 31 marzo 2013 lORDINA, ALTRESI’

In tutto il territorio comunale Il divieto di circolazione degli autoveicoli non in regola con le normative in materia di circolazione stradale e di controllo dei gas di scarico ai sensi dell’art. 80 del codice della strada e del D.L. 9-2-2012, n. 5 – disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo del bollino blu -  per i quali è obbligatorio il controllo dei gas di scarico solo in occasione della revisione del veicolo.

L’attuazione delle misure di riduzione delle temperature in tutto il territorio del Comune di Frosinone, così definiti:

Dal 28 dicembre 2012 al 31 marzo 2013 –  Divieto di accensione di fuochi all’aperto ovvero:

1.       E’ fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di attività connessa all’ordinaria pratica agricola, con l’eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
2.       Per il mese di marzo, a partire dal giorno 5 - Riduzione temperatura degli ambienti  ovvero:
a.   Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° C;
b.   Negli edifici ad uso industriale e artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18° C;
c.   Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;
d.   È vietato l’uso di usare legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL; i gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia superiore ai 10 Kg/die, devono inviare all’Ufficio Energia del Comune sede dell’impianto una dichiarazione contenente: le condizioni di esercizio tipiche dei propri impianti con andamento giornaliero; i parametri di esercizio sensibili; le analisi delle emissioni dell'ultimo anno; una stima delle modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al fine di rispettare il limite di 10 Kg/giorno; in caso contrario dovranno essere fornite adeguate indicazioni tecniche.
3.       E’ fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage.

INVITA

La cittadinanza ad osservare le seguenti indispensabili precauzioni:

- LIMITARE L’USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
- EVITARE di tenere i bambini a 30-50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli), utilizzando per il loro trasporto zaini o passeggini di altezza adeguata.
- UTILIZZARE, per quanto possibile, i mezzi di trasporto pubblici;

I provvedimenti  di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione attiva,  per cui risultano sufficienti gli avvisi  alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.
Rimangono vigenti le disposizioni riguardanti il divieto di circolazione sul territorio comunale degli autoveicoli che non siano muniti di certificazione attestante il controllo dei gas di scarico, bollino blù, da effettuarsi con cadenza annuale.
Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13, del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.
Il Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

                                                                                      f.to  IL SINDACO
                                                                                  Avv. Nicola Ottaviani

 

Copia Ordinanza
Numero ORD / 741 / 2012
Data
27-12-2012
Oggetto:   Mercati straordinari per festività natalizie - Modifica ordinanza n.676/2012

COMUNE DI FROSINONE

SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE U.O. COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE 

VISTA l’ordinanza dirigenziale n. 676 del 05/12/2012 con la quale è stato disposto lo svolgimento dei mercati straordinari in Località Casaleno e Centro Storico nelle giornate di Domenica 23 e 30 Dicembre 2012;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 739 del 21/12/2012 che individua le giornate per il blocco della circolazione;
RITENUTO pertanto opportuno rettificare la data di Domenica 30 Dicembre per lo svolgimento del mercato straordinario;
VISTA  la  L.R.  18.11.1999,  n.  33  e  successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  relativa  al Settore Commercio in ordine allo svolgimento straordinario del mercato rionale;
VISTO l’art. 19 del Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

•  per  la  motivazione  esposta  in  premessa  di  rettificare  la  data  dello  svolgimento straordinario del mercato settimanale Casaleno e Centro Storico nella giornata di Sabato 29 Dicembre 2012, anziché Domenica 30 dicembre 2012.
Il  mercato  si  svolgerà  con  gli  stessi  operatori  concessionari  di  posteggio  sul  mercato  senza riassegnazione del posteggio e previo pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.
Le assenze dei concessionari di posteggi, in occasione dei suddetti mercati, non sono computate al fine dell’adozione del provvedimento di revoca di cui all’art. 4, lett. b), della Legge n. 33/1999 e successive modifiche.
Sono  invece  computate  le  presenze  degli  spuntisti,  al  fine  della  maggiore  anzianità  maturata del mercato, nel caso di bando per l’assegnazione dei nuovi posteggi.
Resta  fermo  il  rispetto  di  tutte  le  norme  riportate  nel  Regolamento  del  Commercio  su  Aree Pubbliche, con particolare riferimento a quelle concernenti gli orari di esercizio, l’attività e l’uso del posteggio.
Il Dirigente del Settore Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Ecologici  è  incaricato  di  disporre  i  servizi  concernenti  la  pulizia dell’area mercatale.

      IL DIRIGENTE     
  Avv. Antonio Loreto

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