Considerato il momento poco felice che si sta attraversando con la gestione dell'acqua pubblica, ho pensato che il racconto di un po di storia della questione dell'acqua, fatto da un esperto appassionato e competente quale mi risulta essere Severo Lutrario, non vi dispiacerà certamente ma potrete farne tesoro e vi tornerà certamente utile per comprendere come agire in futuro.
Di seguito intanto, vi mostro un articolo uscito il 3 gennaio 2015, con proteste di alcuni cittadini esasperati:
ATTENZIONE:
Se vi da noia leggere tutti i contenuti abbastanza lunghi, trovate in alto a sinistra del post, un'icona azzurra e arancione "ASCOLTA" e, cliccandola, potrete ascoltare tutti i testi con voce sintetizzata. Basta avere un altoparlante o cuffie....
Severo Lutrario: 02/01/2014
"Ciao,
credo sia opportuno fare il punto complessivo della situazione per mettere tutti al corrente degli elementi necessari a condividere cosa e come fare i prossimi passi nella vertenza contro ACE ATO 5 S.p.A.
In primo luogo definiamo lo stato dell'arte e gli elementi “attivi” su cui è necessario e possibile agire nell'immediato.
La risoluzione del 21 dicembre 2009 n. 5 dell'Assemblea dei Sindaci e la messa in mora del gestore dell'autunno 2013 rendono praticabile la risoluzione della convenzione.
Quanto però avvenuto nelle Assemblee dei Sindaci di marzo e luglio 2014 – le prime due utili ad imporre al legale rappresentante dell'Autorità d'Ambito gli atti conseguenti (e che comunque avrebbe potuto adottate in forza del deliberato del 21/12/2009) – e cioè la definizione delle tariffe, rispettivamente per il 2013 e per gli anni 2014 / 2015, dimostra come quest'atto non nascerà “motu proprio” dall'Autorità d'Ambito e che realisticamente potrebbe essere imposto solo attraverso un'eccezionale mobilitazione popolare che allo stato non è disponibile.
Anche l'azione di lobbing nei confronti dei sindaci non si è dimostrata efficace, probabilmente perché le capacità lobbistiche dell'avversario sonno essere evidentemente più persuasive e pervasive.
Questo non può e non deve tradursi in un abbandono della richiesta, ma diviene necessario concretizzarla e supportarla con gli elementi attuali che possono motivarla agli occhi sia dei cittadini che degli amministratori.
Purtroppo devo fare un passo in dietro per sgomberare il campo dal fumo e dai fumogeni.
C'è un momento di passaggio fondamentale: il momento in cui il commissario nominato dal TAR di Latina, Dell'Oste, ha stabilito la tariffa definitiva per l'anno 2012.
Quella è stata l'ultima tariffa definita in base al Metodo Normalizzato, ossia in base al decreto del ministero dei lavori pubblici del 1996 che determinava la tariffa sulla base di tre componenti di costi: i costi operativi, l'ammortamento del capitale investito e la remunerazione sul capitale investito.
Nella determinazione della tariffa per l'anno 2012, dopo che il predecessore, il commissario Passino, aveva stabilito una tariffa provvisoria semplicemente rivalutando la tariffa per quell'anno stabilita nella gara del 2001 sulla base degli indici Istat sul costo della vita, il commissario Dell'Oste avrebbe dovuto decurtare quella tariffa provvisoria determinando il coefficiente MALL sulla base della qualità del servizio reso, riducendo in tal modo la quota di tariffa relativa ai costi operativi; e sottrarre la quota relativa ai mancati investimenti sia dalla voce “ammortamento del capitale investito” e sia sulla voce “remunerazione del capitale”.
Il commissario Dell'Oste, sulla base del fatto che il gestore fosse inadempiente anche nella fornitura dei dati necessari alla determinazione del coefficiente MALL – inadempienza che abbiamo contestato sin dal 2008 con i nostri reclami – ha ritenuto di “premiare” il gestore – che del resto non era stato messo in mora dall'Autorità d'Ambito – riconoscendogli di fatto l'intero importo per la voce “costi operativi”.
Ancora più ingiustificabile è stato il comportamento del commissario Dell'Oste per quanto attiene alle altre due voci, ammortamento del capitale investito e remunerazione del capitale.
Era la stessa ACEA a dichiarare di aver fatto solo una limitata parte degli investimenti, ma Dell'Oste le ha riconosciuto praticamente per intero le quote di tariffa. Le ha riconosciuto addirittura anche per gli anni 2010 e 2011 nei quali, essendo applicata provvisoriamente la tariffa del 2005, ACEA non era tenuta ad effettuare gli investimenti previsti in quelle annualità e, naturalmente, si era guardata bene dal farli.
Contro la tariffa del commissario Dell'Oste l'Autorità d'Ambito ha fatto ricorso al TAR, ma non ha fatto istanza di sospensiva e, pertanto, fino a che il TAR non si pronuncerà nel merito, essendo un atto amministrativo, la tariffa del commissario Dell'Oste è in vigore.
La richiesta di sospensiva non era solo necessaria ed opportuna per le immediate conseguenze sulla fatture degli utenti, ma sopratutto perché la tariffa 2012 è la base di calcolo per le tariffe degli anni successivi.
Sembrerebbe che la richiesta di sospensiva, prima sia stata presentata e poi ritirata in quanto la Segreteria Tecnica Operativa (quella in cui uno è retribuito con 180.000 euro l'anno e l'altro con 130.000 euro e che per la loro efficienza si sono premiati – sempre con i soldi degli utenti – con aggiuntivi 70.000 euro) si è dichiarata di non essere in grado di fornire gli elementi tecnici necessari...
Dunque, tutto il pregresso, cioè quanto avvenuto tra il 2003 e il 2011, è all'interno di quella tariffa 2012. I termini legali per impugnarla sono scaduti 60 giorni dopo la sia pubblicazione e non ha senso, ora, agitare come oggetto del contenzioso attuale quelli che sono i presupposti della sua irregolarità. Ma soprattutto assumerli come pretesto dirimente per la risoluzione del contratto da parte di un'Autorità d'Ambito che è stata surrogata da un commissario nominato dalla magistratura amministrativa proprio per la sua inerzia.
Sperando di aver così la questione e di non doverci più tornare, resta la tariffa del 2012, il suo palese imbroglio e le conseguenze che produce.
Va infatti chiarito che i metodi licenziati dall'A.E.E.G.S.I. e che stabiliscono le modalità di calcolo delle tariffe dal 2013 in poi, oltre ad aver rinominato “oneri finanziari” quella remunerazione del capitale cancellata dal secondo quesito referendario, hanno introdotto un meccanismo semi-automatico di rivalutazione delle tariffe basato sui bilanci del gestore e sugli investimenti futuri che non tiene praticamente in nessun conto la storia pregressa della gestione, preoccupandosi in via pressoché esclusiva di garantire la sostenibilità economica della gestione (e scaricando così – dico io – le inefficienze del gestore sugli utenti).
Non solo, questo nuovo regime, introdotto non a caso dopo i referendum, ha ulteriormente sottratto la determinazione delle tariffe dal controllo democratico: le Autorità d'Ambito “propongono” le tariffe, è l'A.E.E.G.S.I. che le approva e se l'Autorità d'Ambito non è sollecita è il gestore a proporle col meccanismo del silenzio / assenzo se l'A.E.E.G.S.I. non le boccia espressamente entro 90 giorni.
Questo è quello che è avvenuto a marzo e luglio 2014 con l'effetto di produrre il regime tariffario che vi giro nel foglio elettronico allegato ed in cui sono evidenziati per tipologia d'utenza e per classe di consumo, gli aumenti reali enormi delle tariffe, calcolati a partire dalla già ingiustificata tariffa provvisoria del commissario Passino.
A mero titolo esemplificativo vi faccio notare come dai dati riportati sul sito dell'Autorità d'Ambito rileviamo che il numero complessivo degli utenti dell'ATO 5 è di 182.423 unità e che il consumo medio fatturato è di 24.941.497 metri cubi l'anno.
Da questi due dati è possibile ricavare il consumo medio annuo per ogni utenza che è pari a 137 metri cubi.
Applicando le articolazioni tariffarie adottate per gli anni dal 2012 al 2015, per detto consumo medio abbiamo che il costo effettivo (comprensivo di tariffa, quote fisse ed IVA al 10%) per le utenze domestiche arriva a 2,78 euro/mc nel 2015, mentre per le utenze non domestiche e seconde case a 2,90 euro/mc.
Detto dato rappresenta un incremento abnorme del costo del servizio.
Infatti l'incremento di detto costo, per le utenze domestiche nel 2015 è pari al 53,8% rispetto al costo del 2012; mentre per le utenze non domestiche e seconde case è pari al 40,01%
Un aspetto particolare è peraltro l'incidenza sociale dell'articolazione tariffaria adottata.
Infatti nel nuovo regime tariffario, a partire dalle tariffe stabilite per l'anno 2014, non sono state adottare, in analogia con le articolazioni tariffarie in essere nel 2012, articolazioni tariffarie a tutela delle fasce deboli della popolazione e detta circostanza comporta che per i nuclei familiari con un reddito annuo inferiore a 9.296,22 euro gli incrementi della tariffa arrivano al 64,93% nel 2015.
A questo proposito si consideri che un pensionato o una coppia di pensionati sociali che consumi meno, diciamo 108 metri cubi di acqua all'anno, subiscono un aumento del 71,70%, sempre nel 2015 a partire dal 2012.
Bisogna poi considerare che il consumo medio tra tutte le utenze dell'ATO non rispecchia il consumo medio delle utenze domestiche (gran parte delle utenze commerciali, le seconde case e contatori aggiuntivi che fanno si che in alcuni comuni montani risultino più utenze del numero di residenti, registrano consumi di pochi metri cubi l'anno) e che un consumo medio annuo normale di una famiglia di 3/4 componenti si aggira intorno ai 240 metri cubi.
Per detta fascia di consumo le tariffe per le utenze domestiche arrivano a 3,51 euro a metro cubo nel 2015 con un incremento del 44,39% rispetto al 2012 con un aumento della spesa reale di 327,63 euro l'anno.
Anche a questo proposito l'eliminazione delle tariffe sociali ha una particolare ed iniqua incidenza. Infatti la cancellazione delle agevolazioni per le famiglie con 5 o più componenti comporta che per detti nuclei familiari l'articolazione tariffaria adottata determini per questa fascia di consumo un incremento della tariffa del 49,27% nel 2015 con un aumento della spesa reale di 344,44 euro l'anno.
Complessivamente, inoltre, le modalità di determinazione del corrispettivo del servizio adottate comportano l'ulteriore iniquità di penalizzare in maniera proporzionale maggiormente chi consuma meno rispetto a chi consuma di più, infatti l'incidenza dell'aumento del costo reale del servizio si riduce progressivamente con l'aumento dei consumi.
Questi mi sembra siano dati che parlino da soli e, dunque, quello che deve essere denunciato ed essere oggetto di mobilitazione e di pressione – anche fisica – sugli amministratori, è l'insostenibilità sociale di quanto è avvenuto e sta avvenendo.
A fronte del servizio che riceviamo, subiamo un'estorsione iniqua per un insostenibile “pizzo” fissato negli importi da una base di partenza determinata in maniera criminale e con un metodo di calcolo elaborato da un'”Autorità”, l'A.E.E.G.S.I., ufficialmente finanziata dai gestori, cioé da ACEA.
Se questo non bastasse c'è da aggiungere la partita del conguaglio da 75 milioni e la storia del piano degli investimenti 2014 – 2017.
Ma questo lo rimando alla prossima puntata".
Severo Lutrario: 02/01/2015
"Vado avanti
Il commissario Dell'Oste non ha solo definito nel modo che ho riferito la tariffa definitiva del 2012, ma ha anche quantificato il danno che ACEA ATO 5 S.p.A. avrebbe patito per il fatto che l'Autorità d'Ambito, ossia l'Assemblea dei Sindaci non avesse mai stabilito le tariffe da applicare per gli anni dal 2006 al 2011.
A questo proposito, e perché tutti abbiano il complesso degli elementi per ragionare, è necessario ricostruire cosa è avvenuto.
ACEA ATO 5 S.p.A. partecipa alla gara del 2001 – ove peraltro era chiaramente espresse le clausole per le quali doveva aver preso visione dello stato del servizio e verificato la veridicità delle condizioni di gara indicate nel bando – ed ottiene l'appalto presentando una sua articolazione del Piano degli investimenti ed una rimodulazione (entrambe trentennali) della tariffa, offrendo un ribasso del 30% dei costi operativi rispetto alla base di gara.
Ottiene così l'appalto e sottoscrive la relativa convenzione di gestione con il suo allegato disciplinare tecnico in cui erano espressamente previste le modalità di revisione del Piano d'Ambito e della tariffa.
Ad ulteriore salvaguardia del gestore, la legge e la convenzione di gestione davano la possibilità allo stesso gestore, dinanzi ad evidenti discordanze tra le condizioni del bando di gara e la reale condizione degli impianti, delle reti e del servizio, di richiedere entro il primo anno di gestione una revisione del piano tariffario che, conclamate dette discordanze, rimodulasse le condizioni ed il piano tariffario.
ACEA ATO5 S.p.A. prende in carico il servizio dei primi 47 comuni dell'ATO (quelli dell'ex Consorzio degli Aurunci) il 1 ottobre 2003 e completa l'acquisizione degli impianti di altri 37 comuni entro il 30 giugno del 2014 (resteranno fuori solo Atina, Paliano – che comunque per i primi tre anni è gestione salvaguardata nelle stesse condizioni di gara – ed il centro del comune di Cassino).
Da quel 1 luglio 2004, ovvero dalla data considerabile più favorevole per ACEA ATO 5 S.p.A. quale data di inizio della gestione, non passa un anno, ma ne passano almeno due prima che il gestore – che ha brillato per la totale assenza (nel 2004 non si hanno notizie e non viene emessa neanche una fattura – le prime arrivano con consumi presunti, in genere con il minimo impegnato, verso la metà del 2005), come del resto fanno e faranno sistematicamente in tutta Italia tutti i gestori, si attivi per lamentare presso l'Autorità d'Ambito di patire maggiori costi di gestione a causa dei dati infedeli consegnati dai comuni all'atto della ricognizione prevista per la predisposizione del Piano d'Ambito.
Questa favola è stata interiorizzata dagli stessi amministratori e rispunta puntualmente a giustificazione del comportamento del gestore.
Siamo tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 e l'allora Presidente dell'Autorità d'Ambito Scalia, nomina due advisor perché siano verificati i maggiori costi almentati dal gestore.
I due advisor (due docenti universitari) presentato la loro relazione (il cui contenuto verrà alla luce solo anni dopo) in cui affermano che ACEA ATO 5 S.p.A. non ha prodotto nulla che giustificasse e suffragasse le sue pretese. In sostanza i maggiori costi lamentati dal gestore erano una bufala.
Nonostante questo parere e nonostante il fatto che sia scaduto ampiamente il termine – un anno – per il gestore di lamentare condizioni reali difformi dalle condizioni di gara, il Presidente dell'Autorità d'Ambito, peraltro senza mandato dell'Autorità d'Ambito, ossia senza mandato dell'Assemblea dei Sindaci, firma una transazione con il gestore che chiude la controversia con il riconoscimento ad ACEA ATO 5 S.p.A. di 20 milioni di euro.
Sempre il Presidente Scalia nel 2007 convoca l'Assemblea dei Sindaci e, senza consegnare ai sindaci copia della transazione, riesce a far approvare un nuovo piano tariffario che a partire dal 2006, ovvero dall'anno prima, riconosce ad ACEA i maggiori costi che le consentirebbero di incamerare i 20 milioni della transazione.
La nuova articolazione tariffaria viene pubblicata sul BURL della regione Lazio verso la metà del 2008 e ACEA ATO 5 S.p.A., ottenuto il suo scopo, smette di emettere fatture calcolate con il solo minimo impegnato e dall'agosto del 2008 fattura i conguagli con l'applicazione retroattiva delle tariffe dal 1 gennaio del 2006.
Le tariffe sono illegali ed illegittime per due motivi.
Il primo è che violano il principio di irretroattività degli atti amministrativi ed il secondo è che gli aumenti determinati (oltre il 20%) sono in violazione della legge in quanto il Metodo Normalizzato di determinazione delle tariffe impone che al massimo – sempre che ne ricorrano le condizioni – le tariffe possano avere un aumento massimo del 5% più il tasso di inflazione calcolato dall'Istat.
Le prime migliaia di reclami inviati dai cittadini anche al Garante Regionale e al Co.Vi.R.I. - ovvero il comitato presso il ministero dell'ambiente che allora vigilava sulla gestione dei servizi idrici, hanno pressoché immediatamente attivato le autorità.
Il Garante Regionale, che allora era l'avvocato Pitzurra (dipedente in aspettativa di ACEA e che ora è tornata nell'ufficio legale della società) rilevò la retroattività nell'applicazione della tariffa.
Il Co.Vi.R.I. chiese la documentazione all'Autorità d'Ambito, non ricevendola richiese un'ispezione della Guardia di Finanza e ottenuta così la documentazione, il 1 dicembre 2008 emise l'ordinanza n. 7 con la quale, rilevando l'irricevibilità delle richieste di ACEA, diffidava l'Autorità d'Ambito a revocare gli aumenti stabiliti.
Passerà un anno, ma il 21 gennaio 2009, l'Assemblea dei Sindaci votava all'unanimità la revoca delle tariffe adottate nel 2007, la restituzione delle somme indebitamente percepite dal gestore e l'avvio delle procedure per la risoluzione della convenzione di gestione con ACEA ATO 5 S.p.A.
ACEA ATO5 S.p.A., che non restituirà mai le somme in questione (anzi, ancora oggi richiede il pagamento di quelle somme a chi all'epoca fece ricorso senza pagare le fatture) farà ricorso al TAR di Latina contro la delibera n. 5 del 21 dicembre 2009 chiedendo ai sindaci un danno derivato calcolato in 40 milioni di euro.
Detto ricorso ha visto ACEA soccombente e con sentenza passata in giudicato. Dunque la delibera n. 5 del 21 dicembre 2009 era ed è legittima.
Il problema è che l'unico effetto che detta delibera ha prodotto realmente a causa dell'inerzia dell'Autorità d'Ambito è stata il fatto che ACEA non abbia potuto in seguito applicare le tariffe determinate sulla base del piano tariffario revocato.
Nulla è stato fatto in ordine alla restituzione agli utenti delle maggiori somme pagate e nulla è stato fatto in ordine alla risoluzione del contratto.
All'inizio del 2010 l'Assemblea dei sindaci stabilisce che provvisoriamente, in attesa di determinare le corrette tariffe da applicare, dovrà essere applicata la tariffa del 2005.
Ferma restando la necessità di procedere con la risoluzione del contratto, questa decisione in quel momento poteva anche essere corretta, perché diveniva comunque necessaria la revisione del Piano d'Ambito e della tariffa, ma sulla base delle modalità e delle regole fissate nella legge, nella convenzione di gestione e nel disciplinare tecnico.
In sostanza, fermi restando i costi operativi che per legge potevano variare solo con coefficienti correttivi per il futuro senza in nessun caso prevedere rimborsi per il passato e che dovevano essere decurtati con l'applicazione del coefficiente MALL sulla base della qualità del servizio effettivamente offerto dal gestore, occorreva ridefinire il Piano degli investimenti totalmente disatteso dal gestore, decurtando comunque la tariffa delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale per gli investimenti che il gestore non aveva comunque fatto negli anni precedenti.
In sostanza la corretta tariffa che sarebbe risultata da una puntale applicazione delle norme e delle regole avrebbe prodotto una tariffa così punitiva nei confronti del gestore da rendere la gestione economicamente non sostenibile.
Evidentemente gli interessi della prima multiutility italiana hanno pesato in maniera determinante e l'Assemblea dei Sindaci ha scelto di non decidere.
E' così che si arriva al 2012 quando, ACEA ATO5 S.p.A. lamentando – ma ancora una volta senza documentare in nulla quanto paventato – il rischio di un dissesto economico a causa dell'inerzia dell'Autorità d'Ambito nel definire le tariffe effettive del servizio si rivolge al TAR perché imponga all'Autorità di svolgere la propria funzione.
Il TAR di Latina diffida l'Autorità d'Ambito a determinare le tariffe entro un termine avvertendo che in difetto avrebbe nominato un commissario che avrebbe provveduto a surrogare l'Autorità d'Ambito a detto scopo.
L'Assemblea disattende la diffida del TAR e questi nomina il commissario Passino che, dichiarandosi impossibilitato a determinare le tariffe pregresse dal 2006 al 2011 stabilisce una tariffa provvisoria per il 2012 semplicemente prendendo la tariffa corrispondente a quell'anno nel piano tariffario scaturito dalla gara del 2001 e rivalutandola sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, rimandando alla definizione dell'effettiva tariffa i conguagli conseguenti da effettuare.
Per le ragioni appena esposte la tariffa effettiva, anche in presenza di un nuovo piano d'ambito con un nuovo piano degli investimenti e l'applicazione di fattori correttivi per la copertura dei costi operativi, non sarebbe che potuta essere decisamente più bassa di quella provvisoria fissata da Passino in quanto definita a priori sul presupposto di un servizio pregresso inappuntabile e con tutti gli investimenti programmati correttamente effettuati con successo.
Il commissario Passino, assicurato in questo modo un congruo anticipo al gestore che scongiurava il paventato e non dimostrato rischio di tracollo finanziario dello stesso, si dimetteva.
E' a questo punto che il TAR di Latina nomina in sua sostituzione l'ing. Egidio Fedele Dell'Oste, responsabile dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici e, ad interim, dell'Ufficio Speciale Assetti dei Servizi Idrici presso l'A.E.E..G.S.I -
Il commissario Dell'Oste con la determina del 30 maggio 2013, oltre a determinare la tariffa effettiva del 2012 come già riferito – senza peraltro effettuare alcuna variazione né al Piano d'Ambito, né al Piano degli Investimenti e né al piano tariffario della gara del 2001 (e come avrebbe potuto a posteriori, nel 2013?) -, ritiene di determinare il presunto danno patito dal ACEA ATO 5 S.p.A. per il fatto che l'Autorità d'Ambito, ossia l'Assemblea dei Sindaci non ha mai approvato le effettive tariffe per gli anni dal 2006 al 2011.
Per fare questo, prende a base di calcolo la famosa transazione del 2007, quella che secondo gli advisor nominati da Scalia non aveva giustificativi delle pretese del gestore; quella che comunque riconosceva presunti maggiori costi che, come certificato dal Co.Vi.R.I., non potevano per legge essere riconosciuti e rimborsati al gestore; quella che aveva prodotto un piano tariffario illegale con tariffe applicate retroattivamente e con aumenti superiori al “k” consentito dal Metodo Normalizzato; quella che aveva portato alla delibera n. 5 del 21 dicembre 2009 di revoca degli aumenti illegittimi; quella contro cui era ricorsa allo stesso TAR ACEA ATO5 S.p.A. rimanendo soccombente; prende a base di calcolo quella transazione ed il conseguente piano tariffario e determina un danno in favore di ACEA ATO 5 S.p.A. di 75 milioni di euro.
Ora, al di là dell'aberrazione in sé del metodo di calcolo adottato dall'ing. Egidio Fedele Dell'Oste, vi sono comunque da rilevare fatti ben più gravi che non potevano sfuggire se non colpevolmente ad un tecnico dalle competenze certificate dal fato d'essere responsabile dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici e, ad interim, dell'Ufficio Speciale Assetti dei Servizi Idrici presso l'A.E.E..G.S.I.-
In primo l'ingegner Dell'Oste nel suo calcolo omette di considerare come per gli anni dal 2006 al 2008 e per un semestre del 2009 ACEA ATO5 S.p.A. non abbia applicato né la tariffa del 2005 e né le tariffe previste nel piano tariffario della gara del 2001, ma ha applicato esattamente le tariffe scaturite dal piano tariffario approvato nel 2007 in conseguenza della transazione, le tariffe con aumenti di oltre il 20% e applicate anche retroattivamente. L'ingegner Dell'Oste omette di considerare come ACEA ATO5 S.p.A. quelle tariffe le ha applicate incassando le relative fatture senza mai restituire agli utenti le somme incamerate.
Nella sostanza il presunto danno patito da ACEA ATO 5 S.p.A. per gli anni 2006, 2007, 2008 e per metà del 2009 non esiste e la determina dell'ingegner Dell'Oste regala al gestore le relative somme chiamando gli utenti a pagare una seconda volta quanto già pagato.
Ma di che danno stiamo parlando?
Tralasciamo pure il discorso sulla qualità del servizio per mancanza dei dati necessari a determinare il MALL, c'era comunque il dato inequivocabile sugli investimenti non fatti nello stesso periodo e comunque rimborsati con le tariffe applicate da ACEA ATO5 S.p.A.-
Quantomeno le somme relative all'ammortamento degli investimenti non effettuati e alla remunerazione sugli investimenti non effettuati dovevano essere sottratti, non come penale, ma in quanto semplicemente non dovuti.
Anche in questo caso però l'ingegner Dell'Oste omette di tenere in considerazione questo elemento, non solo previsto dalla legge, ma anche di semplice buon senso e, invece di decurtare dal presunto danno patito dal gestore l'importo per l'ammortamento e la remunerazione dei capitali mai investiti negli anni 2006, 2007, 2008 e per sei mesi del 2009, dalle somme già pagate a questo titolo dagli utenti, ricalcola una seconda volta a carico degli utenti quelle stesse somme.
Non solo, dopo la revoca delle tariffe, con l'applicazione provvisoria per gli anni 2010 e 2011 della tariffa del 2005, ACEA ATO 5 S.p.A. non aveva obbligo di effettuare gli investimenti previsti in quelle annualità nel Piano degli Investimenti, non essendovi la definizione della relativa tariffa.
Questo è vero, come è vero che ACEA ATO 5 S.p.A. di è guardata bene di effettuare alcun investimento.
Anche in questo caso però l'ingegner Dell'Oste ha omesso di considerare questi fatti ed ha determinato il presunto danno patito dal gestore come se lo stesso avesse puntualmente effettuato gli investimenti previsti nelle annualità riconoscendogli per intero la quota di ammortamento e di remunerazione del capitale.
In sostanza, se teniamo conto che la tariffa applicata nel 2010 e 2011, quella del 2005, era comunque comprensiva non solo dei costi operativi del 2005, ma anche degli importi relativi all'ammortamento e alla remunerazione del capitale del 2005, è un dato aritmetico da verificare, ma è più che probabile come detta tariffa coprisse più che abbondantemente l'intero ammontare dei costi di gestione di ognuno dei due anni in questione, ovvero, per intero i costi riconoscibili al gestore.
Dunque, non solo il calcolo dell'ingegner Egidio Fedele Dell'Oste era discutibile nell'impianto, ma se effettuato tenendo conto dei fatti certi ed inoppugnabili di cui avrebbe dovuto tener conto, avrebbe dovuto produrre un risultato ben diverso e che probabilmente avrebbe visto il gestore comunque debitore nei confronti degli utenti.
Sulla vicenda della determina del commissario Dell'Oste ho già riferito e anche su questo la mancata istanza di sospensiva da parte dell'Autorità D'Ambito ha prodotto il fatto che ACEA ATO 5 S.p.A. si potesse dichiarare legittimata a richiedere agli utenti il pagamento dei 75 milioni in dodici, comode rate.
Su, questo, dopo i nostri primi reclami abbiamo ottenuto il pronunciamento della stessa A.E.E.G.S.I. con la comunicazione del 6 ottobre 2014 e la sostanza della nostra posizione è sintetizzata in questa parte del reclamo che abbiamo predisposto.
“Codesto gestore, con la fattura di cui all’oggetto, richiede il pagamento rateale di conguagli relativi ai consumi degli anni 2006-2011 che l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico AEEGSI, con il comunicato del 6 ottobre 2014 dichiara non essere esigibili in quanto:
“... in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all'utenza importi per conguagli pregressi non espressamente approvati dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr, ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. a) del MTT”.
Peraltro la stessa AEEGSI, con il medesimo comunicato ricorda che:
“... la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 2, comma 20, lett. c) della L. 481/95”.
Tra l’altro, codesto gestore, indicando un solo importo totale onnicomprensivo per le somme asseritamente imputate, ha violato il dettato dell’art. 31 comma 31.2 dell’allegato A della deliberazione AEEGSI n. 643/2013 in quanto non ha espresso il conguaglio in unità di consumo ovvero suddividendo l’importo per i mc erogati in ogni singolo anno in modo che sia applicato in funzione del consumo dell’utenza nel determinato anno. Il fatto che il Commissario nominato dal TAR di Latina abbia determinato, prima della delibera citata dell’AEEGSI, gli importi da conguagliare non esime comunque codesto gestore dal rispetto di quanto espressamente previsto dalla norma al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti.”
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