mercoledì 11 febbraio 2015

- Tutela, governo e gestione pubblica delle acque: "Proposta di delibera di consiglio comunale"






Il Comitato Acqua Pubblica di Frosinone, ha preparato una Proposta di Delibera di Consiglio Comunale, da presentare alle Amministrazioni locali affinché si solleciti la Regione per l'approvazione della Legge regionale che definisce i nuovi Ambiti di Bacino Idrografico in attuazione della Legge regionale n. 5 - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.


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Di seguito, la Proposta di delibera di consiglio comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
1.      L'acqua è fonte di vita, un bene comune dell'umanità, il bene comune universale, indispensabile, che appartiene a tutti;
2.      Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile e di conseguenza l'acqua deve essere considerata un bene comune in conformità ai principi costituzionali, comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa con i referendum nel giugno 2011;

Considerato che
1.                  è necessario promuovere nel nostro territorio una cultura di salvaguardia della risorsa idrica ed ogni iniziativa utile per affermare la pubblicità del Servizio Idrico;
2.                  risulta opportuno sostenere ed aderire alle iniziative del Coordinamento Nazionale “Enti Locali per l’Acqua Bene Comune e per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato”, recentemente costituitosi nell'ambito della “Campagna Acqua Bene Comune” che il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua sta portando avanti da oltre tre anni;
3.                  Considerato che la Legge Regionale 4 aprile 2014 n.5 depositata in Regione come proposta di legge di iniziativa popolare presentata con il meccanismo del referendum propositivo di cui all'art. 62 dello Statuto regionale del Lazio, prima e unica legge di iniziativa popolare approvata in Italia, disciplina la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque in sostituzione della previgente legge regionale n.6/1996;
4.                  considerato come la citata legge 4 aprile 2014 n.5, pur se approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale, nonostante i termini in essa fissati non ha allo stato visti emanati i conseguenti provvedimenti attuativi necessari ed indispensabili alla sua effettiva attuazione;
5.                  valutato come le modifiche intervenute alla legislazione nazionale di riferimento, se da un lato non incidono sulla piena e totale applicabilità della norma regionale come del resto sancito dalla DGR n. 947 del 30/12/2014, dall'altro inducono a rischi di concentrazioni societarie anche attraverso affidamenti e trasferimenti degli impianti a gestori che avanzano pretese in forza della persistenza dell’ordinamento previgente;
6.                  valutato non ulteriormente accettabile e sostenibile lo stato della gestione e del servizio all'interno dell’Ambito Territoriale Ottimale 5 Lazio meridionale – Frosinone, caratterizzato da una pessima conduzione accompagnata da un regime tariffario ormai giunto al limite della sostenibilità sociale;

Impegna

La Giunta Comunale ed il Sindaco a sollecitare la Regione Lazio
1) Ad emanare nei tempi più rapidi possibili la legge che istituisce gli Ambiti di Bacino Idrografico e dispone la Convenzione di Cooperazione Tipo per il governo dei medesimi, prendendo a base della discussione la proposta prodotta dal Coordinamento regionale Acqua Pubblica Lazio consegnata all'Assessore regionale all'ambiente in data 29/12/2014;
2) Nelle more della definizione del nuovo assetto del servizio idrico integrato sul territorio della regione, a porre in essere ogni possibile azione volta ad impedire il passaggio forzato degli impianti dei comuni che si oppongono alla cessione degli stessi, ai gestori del servizio in forza delle convenzioni stipulate sulla base della normativa previgente.     


                                                                                                          I Consiglieri comunali



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Bozza Legge regionale
Individuazione degli ambiti di bacino idrografico e organizzazione del servizio
idrico integrato in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5
Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.”


Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) Parte terza Sezione III (Gestione delle risorse idriche) e della L.R. 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.” (BURL n. 28 del 08/04/2014), la Regione Lazio disciplina con la presente legge le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.


Art. 2
(Delimitazione degli ambiti di bacino idrografico)

1. La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, dell’articolo 5 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5, riguardante anche l’individuazione dei bacini idrografici, nonché in relazione agli obiettivi ambientali e gestionali previsti nei Piani di bacino distrettuale, nel Piano di Tutela delle Acque Regionale e nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti in fase di aggiornamento, al fine di garantire le finalità e i principi di cui al comma 2 del suddetto articolo 147 e agli articoli da 1 a 4 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5, meglio esplicitati nella Relazione tecnica che costituisce l’allegato A ed è parte integrante della presente legge, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali definiti come Ambiti di Bacino Idrografico (ABI), rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A:

a) ABI n. 1, denominato PAGLIA
b) ABI n. 2, denominato TUSCIA-MONTI DELLA TOLFA - MONTI SABATINI
c) ABI n. 3, denominato TEVERE_VULSINO
d) ABI n. 4, denominato TEVERE VICANO
e) ABI n. 5, denominato TEVERE SABINO
f) ABI n. 6, denominato VELINO
g) ABI n. 7, denominato CORNO
h) ABI n. 8, denominato TRONTO
i) ABI n. 9, denominato SALTO TURANO
j) ABI n. 10, denominato ANIENE
k) ABI n. 11, denominato TEVERE ROMANO – BASSO ANIENE
l) ABI n. 12, denominato COLLI ALBANI
m) ABI n. 13, denominato AGRO PONTINO - AMASENO
n) ABI n. 14, denominato SACCO
o) ABI n. 15, denominato LIRI MELFA
p) ABI n. 16, denominato LIRI RAPIDO GARIGLIANO
q) ABI n. 17, denominato SUD PONTINO
r) ABI n. 18, denominato ISOLE DI PONZA
s) ABI n. 19, denominato ISOLE DI VENTOTENE


Art. 3
(Composizione degli Ambiti di Bacino Idrografico)

1. Gli enti locali della Regione Lazio sono inseriti negli Ambiti di Bacino Idrografico e, specificamente:

a) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 1 – PAGLIA sono inseriti i comuni di Acquapendente, Onano, Proceno;
b) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 2 – TUSCIA – MONTI DELLA TOLFA - MONTI SABATINI sono inseriti i comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Arlena di Castro, Barbarano Romano, Blera, Bolsena, Bracciano, Canale Monterano, Canino, Capodimonte, Celleno, Cellere, Cerveteri, Civitavecchia, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Ladispoli, Latera, Manziana, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Oriolo Romano, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Santa Marinella, Tarquinia, Tessennano, Tolfa, Trevignano Romano, Tuscania, Valentano, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo;
c) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 3 – TEVERE VULSINO sono inseriti i comuni di Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bomarzo, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Orte, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vitorchiano;
d) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 4 – TEVERE VICANO sono inseriti i comuni diBassano Romano, Calcata, Canepina, Capena, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Civitella San Paolo, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Fiano Romano, Filacciano, Gallese, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterosi, Morlupo, Nazzano, Nepi, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Ronciglione, Sant'Oreste, Sutri, Torrita Tiberina, Vallerano, Vignanello;
e) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 5 – TEVERE SABINO sono inseriti i comuni di Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteflavio, Monteleone Sabino, Montelibretti, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone;
f) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 6  – VELINO sono inseriti i comuni di,Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri;
g) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 7 – CORNO è inserito il comune di Leonessa;
h) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 8 – TRONTO sono inseriti i comuni di Accumoli, Amatrice;
i) nell'Ambito di Bacino Idrografico n.  9 – SALTO - TURANO sono inseriti i comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Borgorose, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Concerviano, Fiamignano, Longone Sabino, Marcetelli, Nespolo, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda, Turania, Vallinfreda, Varco Sabino, Vivaro Romano;
j) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 10 – ANIENE sono inseriti i comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Filettino, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela,Marano Equo, Marcellina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Trevi nel Lazio, Vallepietra, Vicovaro;
k) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 11 – TEVERE ROMANO – BASSO ANIENE sono inseriti i comuni di Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Gallicano nel Lazio, Mentana, Monterotondo, Riano, Roma, Sacrofano, Sant'Angelo Romano;
l) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 12 – COLLI ALBANI sono inseriti i comuni di Albano Laziale, Anzio, Aprilia, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Velletri, Zagarolo;
m) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 13 – AGRO PONTINO - AMASENO sono inseriti i  comuni di Amaseno, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Giuliano di Roma, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Villa Santo Stefano;
n) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 14 – SACCO sono inseriti i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Arnara, Artena, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Castro dei Volsci, Cave, Ceccano, Colleferro, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Gavignano, Genazzano, Gorga, Guarcino, Labico, Montelanico, Morolo, Olevano Romano, Paliano, Pastena, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Rocca di Cave, Rocca Massima, San Vito Romano, Segni, Serrone, Sgurgola, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Valmontone ,Vico nel Lazio;
o) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 15 – LIRI MELFA sono inseriti i comuni di Alvito, Arce, Arpino, Atina, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Veroli, Vicalvi, Villa Latina;
p) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 16 – LIRI – RAPIDO- GARIGLIANO sono inseriti i comuni di Acquafondata, Aquino, Belmonte Castello, Campodimele, Cassino, Castelforte, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, San Biagio Saracinisco, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore nel Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso;
q) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 17 – SUD PONTINO sono inseriti i comuni di Ausonia, Coreno Ausonio, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia;
r) nell'Ambito di Bacino Idrografico n. 18 – ISOLE DI PONZA è inserito il comune di Ponza;
s) nel'Ambito di Bacino Idrografico n. 19 – ISOLE DI VENTOTENE è inserito il comune di Ventotene.

Art. 4
(Modifica degli ambiti di bacino idrografico)

1. Le modifiche della delimitazione di cui all'articolo 2, che risultassero necessarie in considerazione di aspetti di carattere infrastrutturale (captazioni, adduzioni, impianti fognari e di depurazione esistenti) e/o legati alla qualità delle acque, nonché sulla base di quanto verrà proposto dagli enti locali in funzione di aspetti strutturali ed amministrativi, sempre nel rispetto dei principi e dei criteri di cui allegato A e derivanti dalla normativa di settore, saranno approvate dal Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni locali interessate ed esperito il percorso partecipativo tra le popolazioni interessate con le modalità e gli strumenti di partecipazione adottati sulla base della norma di indirizzo di cui all'articolo 8 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5, che la regione dovrà emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le proposte di modifica, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sono sottoposte alle autorità di bacino interessate di cui all'articolo 63 del D. Lgs. 152/06 che abbiano già redatto i Piani di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 in funzione dell’equilibrio di bilancio idrico previsto dall'articolo 95 del medesimo Decreto.
3. Le amministrazioni locali, esprimono i propri pareri, e le autorità di bacino le determinazioni di competenza entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri delle amministrazioni locali si considerano favorevolmente espressi, fermo restando l’obbligo di acquisizione delle determinazioni delle autorità di bacino e di relazionare sulle risultanze della consultazione partecipativa dei cittadini.
4. Soltanto in sede di prima modifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla verifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico di cui all'articolo 2 e propone al Consiglio le eventuali modifiche per le quali si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.


Art. 5
(Modalità di cooperazione)

1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di solidarietà, efficienza, efficacia ed economicità volti a garantire l'accesso universale all'acqua e alla preservazione della risorsa, i comuni ricadenti in ciascun ambito di bacino idrografico stipulano una convenzione nella forma prevista dalla legislazione nazionale vigente.
2. La convenzione di cui al comma 1) è denominata: "Convenzione di cooperazione", ed è definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione tipo, contenuto nell'allegato B) e formante parte integrante della presente legge.


Art. 6
(Termini e poteri sostitutivi)

1. I comuni appartenenti a ciascun ambito di bacino idrografico, con voto del Consiglio Comunale provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a proporre integrazioni alla Convenzione di Cooperazione di cui all'articolo 4 comma 1 ed a trasmettere dette proposte agli altri Comuni appartenenti al medesimo ambito di bacino idrografico.
2. Entro i successivi venti giorni i comuni, con voto del Consiglio Comunale, provvedono ad approvare  la Convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4 comma 1 con le integrazioni proposte da tutti i comuni appartenenti all'ambito di bacino idrografico e che siano risultate condivise dal Consiglio Comunale con specifico voto favorevole, dando mandato al rappresentante legale per la ratifica del testo definitivo e per la stipula della Convenzione stessa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali dei comuni appartenenti a ciascun ambito di bacino idrografico si riuniscono in assemblea per ratificare il testo condiviso della Convenzione di Cooperazione, determinato sulla base delle integrazioni che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi sia in relazione al numero dei comuni e sia in relazione al numero di abitanti rappresentati nelle procedure di cui al comma 2,  e provvedere alla sua stipula.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione attua le procedure sostitutive  ai fini della stipula della Convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, comma 1.


Art. 7
(Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito di bacino idrografico)

1. Le forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito di bacino idrografico sono riportate nella Convenzione di Cooperazione tipo di cui all'Allegato B facente parte integrante della presente legge.


Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



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ALLEGATO A

Il presente documento illustra sinteticamente la metodologia adottata per la definizione degli Ambiti di Bacino Idrografico ai sensi della L.R. n. 5/2014 e nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui al D.Lgs. 152/06 come recentemente modificato dal D.L. 133/2014.

Per il raggiungimento dell’obiettivo preposto preliminarmente è stata analizzata l’eterogeneità litologica e idrogeologica che caratterizza il territorio regionale (figg. 1 e 2).

 
  


Fig. 1. Carta delle Strutture idrogeologiche della Regione Lazio elaborata nel PTAR (D.C.R. 42/2007).


  
Fig. 2. Carta geolitologica della Regione Lazio elaborata nel PTAR (D.C.R. 42/2007).

 


Fig. 3. Litologia semplificata.



Accorpando i numerosi litotipi presenti nella carta litologica in un numero minore di classi (fig. 3), più funzionale all’analisi del territorio per gli scopi prefissati, si è proceduto con una distinzione in tre tipi di ambiti idrogeologici fondamentali:
3.      Ambiti vulcanici, le cui caratteristiche possono essere riassunte nei seguenti punti:
7.      presenza di acquiferi basali continui, con area di ricarica generalmente nell’alto morfologico e recapito lungo sorgenti lineari ai margini della struttura vulcanica. Le sorgenti puntuali recapito della falda di base non superano in genere i 20-30 L/s. Più numerose sono le sorgenti sospese, con portate generalmente inferiori ai 5 L/s;
8.      presenza di laghi in connessione con la falda di base;
9.      contaminazione geogenica delle acque captate da arsenico e fluoruri;
10.  presenza di risalite geotermali da acquiferi profondi (risalite che vanno ad “inquinare” anche l’acquifero freddo attualmente captato);
11.  captazione “diffusa” (tante piccole captazioni, prevalentemente pozzi, a bassa portata).
3)      Ambiti carbonatici, caratterizzati da:
-       alta frammentazione degli acquiferi a causa di tettonica, carsismo, ecc.;
-       elevata vulnerabilità all’inquinamento per via dell’alta permeabilità per fatturazione;
-       captazione “concentra” all’interno delle principali strutture carsiche caratterizzate da elevate portate non influenzate dalla stagionalità.
4)      Ambiti alluvionali, caratterizzati da:
-       elevata vulnerabilità all’inquinamento a causa della forte urbanizzazione e degli usi agricoli e industriali che si concentrano sulle pianure;
-       problematiche legate alla progressiva intrusione salina lungo la fascia costiera.

Parallelamente sono state prese in considerazione le delimitazioni dei bacini idrografici principali, adottati come riferimento per l’attuazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali (fig. 4).
 

fig. 4. Bacini idrografici principali (FIO = Fiora, TEV = Tevere, TRN = Tronto, LGV = Liri-Garigliano, ABR = Bacini regionali Nord e Sud).

Integrando le informazioni suddette è risultata evidente l’alta eterogeneità fisiografica presente all’interno dei grandi bacini nazionali e regionali (fig. 5).
 




Fig. 5. Eterogeneità litologica nei bacini idrografici principali.




Ciò ha reso necessario e opportuno dettagliare alcune informazioni, a partire da quelle idrografiche, al fine di identificare ambiti territoriali più ristretti e omogenei, nel rispetto anche dei principi sanciti al comma 2 dell’art 147 del D.Lgs. 152/06[1].
In un primo step sono stati quindi presi in esame il reticolo idrografico regionale (fig. 6) e la delimitazione dei bacini idrografici considerati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio - PTAR (fig. 7).
Vista la complessità del reticolo idrografico in rapporto all'obiettivo della definizione di Ambiti territoriali ottimali finalizzati alla tutela e gestione della risorsa idrica, è stato realizzato un accorpamento tra “bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati”.




Fig. 6. Reticolo idrografico.






Fig. 7. Bacini idrografici della Regione Lazio elaborati nel PTAR (D.C.R. 42/2007).


  

Detto accorpamento è stato successivamente valutato in un’ottica di governabilità, comparandolo con la delimitazione degli enti locali di prossimità (Comuni), e considerando gli schemi acquedottistici esistenti (Fig. 8).

 





Fig. 8. Comuni serviti dai principali Schemi acquedottistici esistenti.


In tal senso si è giunti ad una definitiva delimitazione degli ABI (figg. 9, 10 e 11).
Proposte di modifica, ai sensi dell’articolo 3, potranno essere tenute in considerazione laddove aspetti di carattere infrastrutturale (captazioni, adduzioni e impianti fognari e di depurazione esistenti) e legati alla qualità delle acque lo rendessero necessario, nonché sulla base di quanto verrà proposto dagli enti locali stessi in funzione di assetti strutturali e amministrativi, sempre nel rispetto dei principi e i criteri sopra esposti derivanti dalla normativa di settore.



  




Fig.9. Delimitazione degli ambiti di bacino idrografico, ai sensi dell’articolo 2, in relazione all’idrografia.

  

Fig.10. Delimitazione degli ambiti di bacino idrografico, ai sensi dell’articolo 2, in relazione ai limiti comunali.



Fig. 11. Delimitazione degli ambiti di bacino idrografico, ai sensi dell’articolo 2.


Per tutti questi Ambiti, i problemi conseguenti al reperimento di risorse idriche accettabili in termini quantitativi e di qualità si ritiene possano essere risolti, come per tutte le aree critiche, con un forte impulso agli investimenti garantiti dalla fiscalità generale e incentrati prioritariamente su criteri di risparmio idrico (riduzione delle perdite, riutilizzo delle acque) e di efficientamento in generale delle infrastrutture esistenti, tenendo conto dei bilanci idrici e del deflusso minimo vitale calcolati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e dai decreti attuativi, nonché dalle norme attuative regionali.



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Convenzione di Cooperazione tipo (allegato B)



Regolante i rapporti tra i Comuni ricadenti nell'Ambito di Bacino Idrografico


Premesso

- che la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.” (Tutela, Governo e Gestione Pubblica delle Acque), all'articolo 5 prevede che la Regione individui gli Ambiti di Bacino Idrografico e, al fine di costituire le Autorità di detti Ambiti, disciplini ed adotti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito di Bacino Idrografico e le modalità per l’organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

- che con la legge regionale __/__/201_ sono stati delimitati gli Ambiti di Bacino Idrografico;

- che è necessario quindi che gli Ambiti di Bacino Idrografico stipulino l’apposita convenzione di cooperazione secondo uno schema predisposto della Regione in attuazione del disposto dell’artico 5 comma 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5

Tra le parti costituite si conviene quanto segue:

Articolo 1
(Ambito di Bacino Idrografico)

1. E' individuato, in attuazione della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5, l'Ambito di Bacino Idrografico denominato "Ambito di Bacino Idrografico n.__, _______________________ "-.

Articolo 2
(Comuni partecipanti)

1. Dell'Ambito di Bacino Idrografico denominato "Ambito di Bacino Idrografico n.__, _______________________ " fanno parte i Comuni di: ___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Articolo 3
(Finalità ed oggetto della Convenzione di Cooperazione)

1. Si addiviene, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 alla presente Convenzione di cooperazione tra i comuni appartenenti all'Ambito di Bacino Idrografico denominato "Ambito di Bacino Idrografico n.__, _______________________ " affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.


2. Al fine di garantire in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, comma 2 TUEL, il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate nella legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 ed il raggiungimento della missione affidata, i comuni appartenenti all’Ambito di Bacino Idrografico "Ambito di Bacino Idrografico n.__, _______________________ ", decidono unitariamente, nell’ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, la forma di gestione da adottare.

3. La cooperazione dovrà garantire:

a) la predisposizione, il recepimento negli strumenti di pianificazione e programmazione, nonché il suo aggiornamento, del bilancio idrico partecipato di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997 n. 99, tenuto conto anche dei criteri dell’international water association e secondo i principi contenuti nella direttiva 60/2000/CE;

b) la partecipazione democratica nella redazione degli strumenti di pianificazione in applicazione dell’articolo 14 della direttiva 60/2000/CE in materia di “informazione e consultazione pubblica” ed i principi della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale approvata dalla Comunità Europea con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005;

c) il raggiungimento e la conservazione di uno stato di qualità di tutti i corpi idrici vicino a quello naturale, come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:

- il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

- l’uso corretto e razionale delle acque;

- l’uso corretto e razionale del territorio;

d) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati sulla base di criteri di efficienza e economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

e) i livelli e gli standard di qualità e di consumo minimi, fissati nella Carta regionale del Servizio Idrico Integrato, nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;

f) la protezione, nonché l’utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile in attuazione degli articolo 2 e 3 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 e del bilancio idrico partecipato predisposto;

g) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito di Bacino Idrografico definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

h) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;

i) la tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria.

4. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

a) la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;

b) l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

d) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato attraverso l’applicazione della normativa vigente;

f) l'attività di controllo sull’attuazione, la tempestività e l’efficacia dei servizi affidati con la Convenzione di Gestione stipulata con il soggetto gestore;

g) la verifica dei livelli e degli standard fissati nella Carta regionale del Servizio Idrico Integrato e nel Piano d’Ambito adottato.


Articolo 4
(Durata)

1. I Comuni stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.

2. Alla scadenza del termine la durata è prorogabile per altri trenta anni a norma di legge.

Articolo 5
(Modifica dell'ambito di bacino idrografico)

Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'Ambito di Bacino Idrografico, includendo dei nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza, con la predisposizione di atti aggiuntivi allegati che formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, stipulanti nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

Articolo 6
(Forme di consultazione, Conferenza dei Comuni)

1. La Conferenza dei Comuni costituisce la forma di consultazione tra i Comuni appartenenti all'Ambito di Bacino Idrografico; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7.

2. La Conferenza dei Comuni assume decisioni per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i Comuni partecipanti alla presente convenzione.

3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai delegati dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

4. Le decisioni della Conferenza dei Comuni sono espresse dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata oltreché in termini di rappresentanza ai sensi del comma precedente, anche in termini numerici e di dotazioni idriche stabilite dal Piano d'Ambito.

5. Alle decisioni relative all'adozione e alla revisione del Piano d’Ambito e alla predisposizione e revisione delle tariffe e delle articolazioni tariffarie, i delegati dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, partecipano con il vincolo di mandato espresso dal rispettivo Consiglio comunale con apposita delibera:

6. Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Comuni diverse da quelle di cui al comma 5, sono soggette a ratifica da parte dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

7. Alla Conferenza dei Comuni partecipano, con diritto di parola, il Garante d’Ambito dei Cittadini e il Delegato dei lavoratori del Servizio Idrico Integrato. 

8. La Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta dei Comuni convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.

9. La Conferenza è convocata dal Delegato del Comune responsabile del coordinamento, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario.

10. Ciascun Comune sottoscrittore della presente può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

11. La Conferenza è convocata dal Delegato del Comune responsabile del coordinamento, quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati o su richiesta motivata del Garante d’Ambito dei Cittadini o di almeno un terzo in termini numerici o di rappresentanza dei Garanti Comunali dei Cittadini, o dal Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato.

12. Le riunioni della Conferenza dei Comuni sono pubbliche ed aperte alla partecipazione dei cittadini.

Articolo 7
(Segreteria d'Ambito)

1. Ai fini di supporto della Conferenza dei Comuni è costituita la Segreteria d'Ambito.

2. La Segreteria d'Ambito esamina tutte le questioni inerenti il servizio idrico integrato, istruisce gli atti e propone alla Conferenza dei Comuni l'adozione di provvedimenti e delle decisioni di competenze.

3. La Segreteria d'Ambito è costituita dal Delegato del Comune responsabile del Coordinamento, da 3 delegati eletti dalla Conferenza dei Comuni, dal responsabile tecnico del Comune responsabile del Coordinamento, dal Garante d’Ambito dei cittadini e dal Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato.

4. La Segreteria d’Ambito ha sede presso il Comune responsabile del Coordinamento ed è convocata dal Delegato del Comune responsabile del Coordinamento anche su richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 8
(Comune responsabile del coordinamento)

1. Il Comune responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione è individuato di norma nel Comune con il più alto numero di residenti.

2. I Comuni convenzionati possono adottare soluzioni alternative sulla base di valutazioni opportunamente motivate.

Articolo 9
(Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento)

1) Il Comune responsabile del coordinamento, attraverso il proprio rappresentante legale:

a) convoca la Conferenza dei Comuni e la Segreteria d'Ambito secondo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7;

b) è tenuto a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei Comuni ai Comuni convenzionati, al Garante d’Ambito dei Cittadini, ai Garanti Comunali dei Cittadini, al Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato e alla Consulta delle Associazioni entro 10 giorni dalla data della Conferenza stessa;

c) stipula in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;

d) adotta tutte le deliberazioni dalla Conferenza dei Comuni, nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione.

Articolo 10
(Attività tecnico operativa dell'Ambito di Bacino Idrografico)

1. Le funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 9 sono affidate agli uffici tecnici del Comune responsabile del coordinamento che stabilisce forme di coordinamento con gli uffici tecnici di tutti i Comuni convenzionati.

2. Le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato sono affidate ad ogni singolo Ufficio Tecnico dei Comuni convenzionati.

3. L’attività tecnico-operativa dell'Ambito di Bacino Idrografico, sia a livello coordinato che a livello di singolo ufficio tecnico, assicura:

a) una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati, del Garante d’Ambito dei Cittadini, dei Garanti Comunali dei Cittadini e del Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato;

b) funzioni di controllo generale sulle qualità del servizio idrico sulla base dei principi della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 e della Carta regionale del Servizio Idrico Integrato.

c) le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

d) l’individuazione e la proposta di eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalla convenzione di gestione;

e) la promozione dell'adozione, da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;

f) l’elaborazione dei dati ed dei risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;

g) l’effettuazione di controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;

h) la predisposizione, anche su richiesta dei Comuni convenzionati, di proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento.

Articolo 11
(gratuità dell’attività tecnico operativa)

1. All’Attività tecnico-operativa provvedono i Comuni che aderiscono alla Convezione con proprie risorse umane e strumentali e senza oneri aggiuntivi ricadenti sui costi gestionali del servizio e sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato.

2. Nell’eventualità, comprovata e documentata, di dover ricorrere a competenze e professionalità non reperibili negli organici dei Comuni facenti parte dell’Ambito di Bacino Idrografico, la relativa decisione con le relative condizioni contrattuali proposte dovranno essere preventivamente approvate dalla Conferenza dei Comuni con le modalità di cui all'articolo 6 comma 5 della presente Convenzione. 

Articolo 12
(Partecipazione dei cittadini)

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, i Comuni convenzionati adottano e recepiscono nei loro statuti e regolamenti forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio, secondo gli indirizzi fissati dalla legge regionale ______________, n. __ che definisce forme e modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

2. Con le forme e modalità di cui al punto precedente, in ogni Comune convenzionato viene individuato un Garante Comunale dei Cittadini, il cui mandato è revocabile in qualunque momento dai cittadini stessi.

3. Il Garante Comunale dei Cittadini ha il compito istituzionale di:

- riportare al Consiglio Comunale e all'ufficio tecnico del Comune Convenzionato le risultanze e le determinazioni scaturite dalla consultazione dei cittadini;

- acquisire informazioni, notizie e documentazione utili alla piena conoscenza dei fatti e delle circostanze sulle quali i cittadini possono esercitare il loro diritto alla partecipazione di cui al comma 1.

- segnalare al Comune convenzionato e/o alla Segreteria d'Ambito, per il tramite del Garante d'Ambito dei Cittadini, problematiche, criticità e proposte sollevate dai cittadini del Comune convenzionato.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Garante Comunale dei Cittadini ha:

- libero accesso negli uffici tecnici del Comune convenzionato;

- piena facoltà di consultazione e copia della documentazione e degli atti comunque inerenti la gestione del servizio idrico integrato;

- la messa a disposizione da parte del Comune convenzionato di un'idonea postazione lavorativa.

5. I Garanti Comunali dei Cittadini, riuniti in assemblea, si dotato di un loro regolamento che deve assicurare i requisiti della trasparenza e della democraticità e individuano tra loro il Garante d'Ambito dei Cittadini, il cui mandato è revocabile in qualunque momento dall'Assemblea dei Garanti.

6. Il Garante d'Ambito dei Cittadini ha il compito istituzionale di:

- riportare alla Conferenza dei Comuni e all'ufficio tecnico del Comune che svolge funzioni di coordinamento le risultanze e le determinazioni scaturite dalla consultazione dei cittadini dell'intero Ambito di Bacino Idrografico;

- acquisire informazioni, notizie e documentazione utili alla piena conoscenza dei fatti e delle circostanze sulle quali i cittadini possono esercitare il loro diritto alla partecipazione di cui al comma 1.

- segnalare alla Segreteria d'Ambito problematiche, criticità, proposte sollevate dai cittadini dell'Ambito;

- riportare alla Segreteria d'Ambito quanto segnalato dai Garanti Comunali dei Cittadini

7. Per l'esercizio delle sue funzioni il Garante D'Ambito dei Cittadini ha:

- libero accesso negli uffici tecnici del Comune che esercita funzioni di coordinamento;

- piena facoltà di consultazione e copia della documentazione e degli atti comunque inerenti la gestione del servizio idrico integrato;

- la messa a disposizione da parte del Comune che esercita le funzioni di coordinamento di un'idonea postazione lavorativa.

8. Le funzioni di Garante Comunale dei Cittadini e di Garante d'Ambito dei Cittadini sono gratuite e non possono determinare oneri aggiuntivi ricadenti sui costi gestionali del servizio e sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 13
(Partecipazione dei lavoratori del servizio idrico integrato)

1. Con le forme e le modalità definite secondo gli indirizzi fissati dalla legge regionale n. __ del __/__/2014 i lavoratori del servizio idrico integrato individuano i loro delegati, il cui mandato è immediatamente revocabile dai lavoratori stessi, che costituiscono il Comitato dei Lavoratori del Servizio Idrico Integrato;

2. Il Comitato dei Lavoratori del servizio idrico integrato, si riunisce per:

- esaminare problematiche, criticità e proposte comunque connesse alla gestione del servizio idrico integrato;

- predisporre ed organizzare la consultazione dei lavoratori in ordine alle determinazioni che devono essere assunte dall'Ambito di Bacino Idrografico.

3. Il Comitato del Lavoratori del servizio idrico integrato nomina al suo interno il Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato.

4. Il Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato ha il compito istituzionale di:

- riportare alla Conferenza dei Comuni e all'ufficio tecnico del Comune che svolge funzioni di coordinamento le risultanze e le determinazioni scaturite dalla consultazione dei lavoratori del servizio idrico integrato

- acquisire informazioni, notizie e documentazione utili alla piena conoscenza dei fatti e delle circostanze sulle quali i lavoratori possono esercitare il loro diritto alla partecipazione di cui all'articolo 12 comma 1.

- segnalare alla Segreteria d'Ambito problematiche, criticità, proposte sollevate dai lavoratori del servizio idrico integrato.

7. Per l'esercizio delle sue funzioni il Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato ha:

- libero accesso negli uffici tecnici del Comune che esercita funzioni di coordinamento;

- piena facoltà di consultazione e copia della documentazione e degli atti comunque inerenti la gestione del servizio idrico integrato;

8. Il tempo impiegato dai lavoratori delegati nel Comitato dei Lavoratori del servizio idrico integrato nell'esercizio di questa funzione è considerato e retribuito come tempo lavorato nella misura massima di 50 ore annue. Il tempo riconosciuto al Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato, oltre a quello comunque dovuto per la sua partecipazione alle convocazioni della Segreteria d'Ambito e alla Conferenza dei Comuni, è nella misura massima di 100 ore annue.

9. La legittima attività dei lavoratori delegati nel Comitato dei Lavoratori e del Delegato dei Lavoratori del servizio idrico integrato, non può comportare in nessun caso, neanche se questa produce oggettivamente nocumento all'immagine e agli interessi economici e contrattuali del gestore il servizio idrico integrato di cui il lavoratore è dipendente, conseguenze sul rapporto di lavoro sia di natura contrattuale che di natura disciplinare. Ogni azione posta in essere dal soggetto gestore il servizio idrico integrato che contravviene al presente divieto costituisce condizione risolutiva a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile e viene riportata nella Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato. 

Articolo 14
(Consulta delle associazioni)

1. Le associazioni, che dimostrino di essere costituite almeno con scrittura privata depositata presso l'Ufficio di Registro, che abbiano almeno una loro articolazione effettivamente operativa sul territorio dell'Ambito di Bacino Idrografico e che abbiano tra i propri scopi statutari la tutela dell'ambiente e/o del territorio e/o dei cittadini e/o dei lavoratori, possono accreditarsi presso la Segreteria d'Ambito.

2. Le associazioni accreditate Costituiscono la Consulta delle Associazioni e si dotano di un proprio regolamento che deve assicurare criteri di democraticità e di trasparenza nella sua attività secondo gli indirizzi individuati dalla legge regionale n. __ del __/__/2014.

3. La Consulta delle Associazioni ha lo scopo di favorire l'effettiva partecipazione dei cittadini alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione del servizio idrico integrato.

4. Per il conseguimento dello scopo di cui al comma precedente, la Consulta delle Associazioni, acquisita la necessaria documentazione in seno alla Segreteria d'Ambito e all'Ufficio Tecnico del Comune che svolge funzioni di coordinamento, elabora studi, predispone dossier, formula proposte ed ogni altro strumento utile ad una consapevole determinazione di cittadini e lavoratori nelle consultazioni.

5. Le risultanze del lavoro della Consulta delle Associazioni vengono trasmesse alla Segreteria d'Ambito perché pervengano sui territori in tempo utile per il conseguimento del loro scopo. 

Articolo 15
(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito di Bacino Idrografico provvede un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente Convenzione.

2. Al soggetto gestore è affidata e ne risponde nei confronti dei Comuni convenzionati, la gestione del servizio idrico integrato.

3. I rapporti tra il soggetto gestore e i Comuni convenzionati sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 18.

Articolo 16
(Forma di gestione del servizio idrico integrato)

1. La Conferenza dei Comuni decide in ordine alla forma di gestione del servizio idrico integrato sulla base dei principi relativi alla sua gestione fissati dall'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 4/4/2014 ed in particolare tenendo conto che:

- il servizio idrico integrato è un servizio di interesse generale;

- la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale e regionale vigente, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 106, comma 2 del TFUE:

- la gestione del servizio idrico integrato deve perseguire finalità di carattere sociale e ambientale mentre dal punto di vista economico ha come obiettivo il solo pareggio di bilancio,

2. La decisione in ordine alla forma di gestione del servizio idrico integrato è assunta dalla Conferenza dei Comuni con le modalità indicate nell'articolo 6 comma 5 della presente legge.

3. Alla Conferenza di cui al comma precedente il Garante d'Ambito dei Cittadini esprime il parere scaturito dalla consultazione dei cittadini, illustrando le modalità ed i livelli della partecipazione e le motivazioni del parere.

4. Alla Conferenza di cui al comma 2 anche il Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato esprime i risultati della consultazione svolta tra i lavoratori.

4. Qualora il parere scaturito dalla consultazione dei cittadini e/o dei lavoratori sia in contrasto con le risultanze del deliberato dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, la ratifica della decisione viene sospesa e la Conferenza dei Comuni viene riconvocata trenta giorni dopo per consentire ai Consigli Comunali il riesame delle decisioni assunte. 

Articolo 17
(Procedure per l'adozione del Piano d'Ambito
e l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato)

1. Preliminarmente all'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato, effettuata la ricognizione di cui all'articolo 19, sulla base degli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune responsabile del coordinamento, di concerto e in coordinamento con gli Uffici tecnici dei Comuni convenzionati, viene predisposto un Piano d'Ambito di durata pluriennale che individui i costi operativi, gli investimenti da ammortizzare in tariffa, le priorità e la cronologia degli interventi programmati ed il piano tariffario scaturente che dovrà essere proposto.

2. Sia preliminarmente che successivamente alla stesura della proposta del Piano d'Ambito, al Garante d'Ambito dei Cittadini, ai Garanti Comunali dei Cittadini, al Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato e alla Consulta delle associazioni vengono forniti tutti gli elementi tecnici e progettuali onde consentire la consultazione tra i cittadini ed i lavoratori.

3. Per l'adozione del Piano d'Ambito si applicano le procedure di cui all'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5;

4. Le procedure per la revisione periodica o straordinaria del piano d'ambito sono le medesime di cui al comma precedente.

5. In caso di affidamento ad un gestore di diritto pubblico, sul quale i Comuni convenzionati esercitano il controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture amministrative, l'affidamento avviene direttamente con la sottoscrizione della Convenzione di Gestione e del Disciplinare Tecnico di cui all'articolo 18;

6. In caso di affidamento ad un gestore di diritto privato ma a capitale interamente pubblico ed i cui soci siano i medesimi Comuni convenzionati l'affidamento avviene con le modalità di cui al comma precedente;

7. In caso di affidamento ad un gestore di diritto privato si procede all'individuazione del gestore o del socio privato del gestore a capitale parzialmente pubblico, mediante appalto pubblico, in conformità delle vigenti direttive della Comunità Europea e alla normativa nazionale.

8. Il Sindaco del Comune che svolge le funzioni di coordinamento, è delegato ad adottare tutti i provvedimenti attuativi della presente Convenzione;

9. In caso di affidamento ad un soggetto di diritto privato, ovvero all'individuazione del socio privato di un gestore a capitale parzialmente pubblico, la Commissione di preselezione ed aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 7 è così composta:

a) membro designato dal Comune che svolge funzioni di coordinamento con funzioni di Presidente;

b) membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;

c) Garante d'Ambito dei Cittadini ovvero membro designato dall'Assemblea dei Garanti;

d) Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato, ovvero membro designato dal Comitato dei lavoratori;

e) 2 membri designati dalla Conferenza dei Comuni;

4. Ai commissari si applicano le vigenti disposizioni in tema di incompatibilità.

Articolo 18
(Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 e con le modalità previste all'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5, i Comuni convenzionati si impegnano a predisporre e ad approvare la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo Disciplinare.

2. La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e il relativo Disciplinare sono definiti sulla base della Convenzione-tipo e del Disciplinare-tipo pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5.

Articolo 19
(Ricognizione delle opere e programma degli interventi)

1. In l'attuazione di quanto previsto all'articolo 17, i Comuni convenzionati si impegnano ad effettuare, ai fini dell'elaborazione del Piano d'Ambito, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e nei tempi fissati in Conferenza dei Comuni.

2. Ai fini di quanto sopra per assicurare l'omogeneità e la coerenza dei dati la ricognizione delle opere verrà effettuata, sulla base di linee guida concordate tra gli uffici tecnici dei Comuni Convenzionati, in modo unitario a livello d'ambito dal Comune che esercita funzioni di coordinamento e a cui i singoli comuni s'impegnano a fornire i dati e gli elementi necessari.

3. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 della presente Convenzione, e secondo le modalità individuate nell'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5, i Comuni convenzionati si impegnano a predisporre il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario.

4. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

Articolo 20
(Predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato)

1. Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 19 ed in relazione allo stesso i comuni convenzionati predispongono la tariffa con le modalità di cui alla legislazione nazionale vigente.

2. Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti si terrà conto in particolare:

a) della tutela dei cittadini non abbienti e delle famiglie numerose, da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;

b) della qualità e quantità dei servizi prestati fermo restando che, a parità di livelli di servizio, debbono corrispondere tariffe quantitativamente omogenee.

Articolo 21
(Verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa)

1. La verifica e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, della tariffa ed le modifiche che si rendessero necessarie apportare alle convenzioni stipulate con i soggetti gestori sono effettuati con la procedura individuata all'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5. 

Articolo 22
(Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato)

1. In caso di affidamento ad un gestore di diritto privato, i canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione, sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.

2. Ai fini di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività, conferite dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione del riparto tra i comuni degli oneri di concessione di cui al punto precedente si applichino opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti dalla Regione;

3. I piani d'ambito prevederanno le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per le convenzioni di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

Articolo 23
(Obblighi e garanzie)

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, e trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici.

2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, è di competenza e responsabilità dei Comuni convenzionati in quanto proprietari degli impianti.

3. I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della Convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.

4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio delle polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati.

Articolo 24
(vigilanza e controllo)

1. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 18 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.

2. L'ufficio tecnico del Comune con funzioni di coordinamento, per l'intero ambito e gli uffici tecnici dei singoli Comuni per il territorio di loro pertinenza svolgono in nome e per conto dei Comuni convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando i Comuni stessi, i Garanti dei Cittadini e il Delegato dei lavoratori del servizio idrico integrato degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. I Comuni convenzionati si impegnano a fornire agli uffici tecnici ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

3. L'Ambito di Bacino Idrografico si dota di un sistema telematico accessibile ai cittadini da qualunque postazione di rete su cui compaiono, aggiornati in tempo reale attraverso link con il programma di inserimento dati adottato dagli uffici tecnici dei Comuni convenzionati:
- i dati e le notizie relativi allo stato di avanzamento degli investimenti e degli interventi programmati;
- lo stato di avanzamento dei programmi previsti nella Convenzione di Gestione;
- le registrazioni dei dati rilevanti ai fini della valutazione sulla qualità della risorsa e del servizio così come previsto nella Convenzione di Gestione sottoscritta e nel relativo Disciplinare Tecnico;

4. Il medesimo sistema informativo sarà dotato di una finestra di input con cui il singolo cittadino potrà segnalare ogni anomalia o discordanza rilevata dalla consultazione del sito.


 ______________________________________
  

Legge regionale bur 2014-1537

Regione Lazio
Leggi Regionali
Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5
Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.
08/04/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in
ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011 detta, nel rispetto dei
principi di cui alla legislazione statale in materia, le disposizioni con cui deve essere
governato il patrimonio idrico della Regione.
2. A tale scopo, la presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire le condizioni per
la definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell’intero ciclo
integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
Art. 2
(Principi generali)
1. L’acqua è un bene comune naturale e un diritto umano universale. La disponibilità
e l’accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, in attuazione dei principi
costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona.
2. L’acqua è un bene finito, indispensabile e necessario all'esistenza di tutti gli esseri
viventi e devono essere rispettati i parametri fisici, chimici e microbiologici delle acque
comunque destinate al consumo umano secondo le norme vigenti. Ai sensi dell’articolo
144, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili
e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.
Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle
08/04/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono
indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi
geomorfologici e gli equilibri idrologici.
3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione, l’igiene e la cura umana è prioritario
rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale,
deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che
consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità
della risorsa. Ai sensi dell’articolo 144, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli altri usi sono
ammessi quando la risorsa risulta sufficiente e a condizione che non ledano la qualità
dell’acqua per il consumo umano.
4. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto
agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.
5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in
conformità all’articolo 146, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006.
6. Attraverso le misurazioni dei prelievi di acqua ai sensi del comma 5, viene altresì
redatto dall'Autorità degli ambiti di bacino definiti ai sensi dell’articolo 5, con cadenza
annuale, un report sulle perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi
presenti nel bacino idrografico. Tali report dovranno essere pubblicati sui siti
istituzionali delle Autorità degli ambiti di bacino.
7. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate e il raggiungimento
della missione affidata, ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento ed i comuni
interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito delle
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di
gestione, in merito all'applicazione delle regole della concorrenza.
Art. 3
(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)
1. Per ogni bacino idrografico di cui all'articolo 5 è predisposto, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e
sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e
successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell’international water
association. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di
pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e
deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno quinquennale. Al bilancio
idrico è allegato il Piano di destinazione d’uso delle risorse idriche.
2. I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui
principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2000 relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque, al fine di assicurare:
a) il diritto all'acqua;
b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio
idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale
dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di
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biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per
garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali
applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo
14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i
principi della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,
approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17
febbraio 2005.
4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al
rispetto delle priorità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 ed alla definizione del bilancio
idrico partecipato di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso
delle risorse idriche e di quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici) e successive modifiche.
5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto
all’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il
principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e
relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così
come previsto dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o
sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua
possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo
dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.
6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate
nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili
all’uso umano” non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere
destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso
l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento
di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015, come previsto dalla
direttiva 2000/60/CE, attraverso:
a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
b) l’uso corretto e razionale delle acque;
c) l’uso corretto e razionale del territorio.
9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da
quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro
scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e
quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun
genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non
prelevate.
10. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 devono essere
aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici
strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione
per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o
corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto
previsto nel presente articolo.
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Art. 4
(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)
1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio di interesse generale.
2. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l’affermazione dei principi
enunciati, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei
principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonché
secondo quanto disposto dall’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE. Inoltre la medesima
gestione deve essere svolta senza finalità lucrative e ha come obiettivo il pareggio di
bilancio, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso
risorse regionali e meccanismi tariffari.
Art. 5
(Ambiti di bacino idrografico)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione
individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire
formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione
fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico
integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. Le Autorità degli ambiti di bacino idrografico concorrono, in coordinamento tra
loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine,
la Regione deve rilasciare alle Autorità di ambito di bacino idrografico le concessioni
per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini
idrografici. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate anche in modalità
cointestata con altre Autorità di bacino idrografico interferenti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi
idropotabili.
3. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti
di bacino idrografico all’interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale
che, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2, definisce con propria deliberazione gli
schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità
d’ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento
di risorse e l’uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli
schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli
ambiti numero 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il
mantenimento dell’unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i
principi di cui agli articoli 2 e 3 che sono sempre assicurati di concerto con tutte le
Autorità di bacino concessionarie delle derivazioni.
4. Ad ogni ambito di bacino idrografico partecipano gli enti locali il cui territorio
ricade, anche parzialmente, all’interno del bacino idrografico.
5. Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di
cooperazione tipo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di cui al comma 1 e che contiene comunque i seguenti principi:
a) alle assemblee decisionali dell’ambito di bacino idrografico, per quanto attiene la
determinazione e la revisione dei piani d’ambito, la determinazione e la revisione
delle tariffe e l’esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i
delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del
proprio ente di appartenenza;
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b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell’ambito di bacino
idrografico, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle
assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell’ambito di bacino idrografico;
c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le forme e le
modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato
alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione
del servizio idrico integrato;
d) fermi restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e collettivo
all’acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua utilizzazione secondo criteri
di solidarietà, pur nell’ambito di una gestione coordinata della risorsa a livello di
bacino idrografico, resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere
direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.
Art. 6
(Principi di governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua)
1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, fermo restando
quanto stabilito all’articolo 5, comma 5, lettera d), la gestione delle acque avviene
mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs.
152/2006 e successive modifiche.
2. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e
le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato
costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un
pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali
beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’articolo 822
del codice civile e a essi si applica la disposizione dell’articolo 824 del codice civile.
Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione a uso
pubblico.
3. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere
separate e sono affidate sulla base della normativa europea. Il controllo sul servizio
idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico.
Art. 7
(Fondo regionale per la ripubblicizzazione)
1. Al fine di favorire, nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza
delle condizioni di cui all’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, della legislazione statale
vigente e dell’autonoma scelta delle istituende Autorità amministrative di bacino, la
gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito,
nell’ambito del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, un “Fondo regionale per la
ripubblicizzazione”.
2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui al comma 1, in presenza delle
condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali e i consorzi tra comuni che
subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato effettuate tramite società
di capitale.
3. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 sono definite
con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le
risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-
2016, nell’ambito del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”. A decorrere dall’anno
2015, si provvede mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità
regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20
novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità
della Regione).
Art. 8
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)
1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico
integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti
locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di
partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione,
programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli
abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più
idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto.
2. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativa
di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti dei comuni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare
permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio
idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard
minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico
integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della
stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
Art. 9
(Fondo regionale di solidarietà internazionale)
1. Al fine di concorrere ad assicurare l’accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti
del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo
garantisca, è istituito il Fondo regionale di solidarietà internazionale da destinare a
progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione
decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di
destinazione, con l’esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al
Fondo di cui al comma 1.
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Art. 10
(Disposizione transitoria)
1. Ferma restando l’operatività delle convenzioni di cooperazione in essere di cui
all’articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti
territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche, le gestioni provvisorie non
rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all'individuazione degli
ambiti di bacino idrografico di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 11
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 4 Aprile 2014

Il Presidente
Nicola Zingaretti




       [1] 2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; 

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.


_____________________^____________________


Intanto, ricevo e comunico dal Comitato Acqua Pubblica di Frosinone:
ATTENZIONE...!!! perché ove si diceva:
Partecipa alla riunione di organizzazione della manifestazione martedì 17 febbraio ore 18:30 presso la sede del Comitato provinciale Acqua Pubblica a Frosinone in via Marittima 187.
è stato variato e posticipato in:
Partecipa alla riunione di organizzazione della manifestazione mercoledì 18 febbraio ore 18:30 presso la sede del Comitato provinciale Acqua Pubblica a Frosinone in via Marittima 187.


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