Comunicato del Coordinamento Interprovinciale Ambiente e Salute Valle del Sacco e Bassa Valle
del Liri.
Realizzazione
e diffusione di un volantino sulla qualità dell’aria di Frosinone (in
allegato).
Nella riunione
della Giunta comunale di Frosinone del 7 giugno scorso, è stato deliberato il
patrocinio del comune e condivisa la divulgazione alla popolazione di un
volantino che inviato alla cittadinanza dovrà servire da stimolo ad impegnarsi
maggiormente per il miglioramento della qualità e salubrità dell’aria nel
capoluogo ciociaro. Tale volantino fronte/retro, è stato realizzato dal Gruppo
di Lavoro Aria Pulita, formato da professionisti e liberi cittadini, in seno al
Coordinamento, (organizzazione ambientalista che riunisce 24 associazioni e
Comitati, oltre a decine di cittadini attivi) che sta cercando di assumere
diverse iniziative per migliorare le disastrate condizioni ambientali in
Ciociaria.
Nel volantino
vengono messe in evidenza le principali fonti inquinanti, responsabili degli
alti livelli di polveri sottili e benzo(a)pirene che compromettono seriamente
la qualità dell’aria nel capoluogo, tra le peggiori in Italia; inoltre c’è un
invito alla popolazione a chiamare il numero verde 800 046 306, messo a disposizione dal gestore dei rifiuti, per i ritiri
gratuiti di sterpaglie e sfalci nelle proprie abitazioni, evitando così
l’accensione di fuochi all'aperto che contribuiscono notevolmente al
peggioramento della qualità dell’aria.
In
quest’ottica, il 3 maggio scorso è stata emessa anche un’ordinanza da parte del
Sindaco, con la quale viene regolamentata la pulizia dei terreni incolti, per
la prevenzione degli incendi, con relative sanzioni.
Oltre a dare
il patrocinio, il Comune si impegnerà attivamente a divulgare il volantino alle
circa ventimila famiglie del capoluogo, sia tramite porta a porta, sia con
altri mezzi di comunicazione, quali pannelli luminosi stradali e pubblicazioni
sul sito e pagina facebook istituzionale.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere ai
cittadini quali sono le maggiori fonti di polveri sottili, (non a caso
l'accensione di caminetti aperti è vietata nei mesi invernali per chi dispone
di altre fonti di riscaldamento), ricordare che anche l'accensione di fuochi
all'aperto è vietata e dei danni che tali pratiche provocano alla
salute.
In una fase successiva, si
cercherà di estendere il messaggio a tutti i comuni della
provincia di Frosinone, sperando in una maggiore consapevolezza della necessità
di impegnarsi in prima persona per migliorare la qualità dell’ambiente in cui
viviamo, molto degradata.
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Delibera di giunta
Ordinanza sindacale
Grazie a Luca Claretti de L'Inchiesta...
COMUNE di FROSINONE Sindaco
Ordinanza
Numero
Data ORD / 509 / 2018
09-11-2018
Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell‘aria. Interventi programmatici di limitazione del traffico anno 2018 e 2019.
IL SINDACO
Premesso che:
- la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell‘Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il —Piano di risanamento della qualità dell‘aria“ nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
- con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l‘ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- il piano definisce, tra l‘altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani e specificatamente per il Comune di Frosinone, per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;
- con deliberazione G.C. n. 495 del 27-10-2010 il Comune di Frosinone ha recepito il Piano
Regionale;
- con deliberazione G.C. n. 453/2015 e n.453/2016, questa Amministrazione ha approvato la revisione della delimitazione dell‘area urbana già individuata con la citata D.G.C. n. 495/2010, stabilendo la nuova demarcazione della zona oggetto dei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale nell‘ambito dei provvedimenti di risanamento della qualità dell‘aria;
- la deliberazione C.C. n. 56 del 20-10-2010 di approvazione definitiva del P.G.T.U., ha previsto, tra
l‘altro, l‘istituzione delle zone a traffico limitato;
Considerato che:
- le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione; - l‘esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla
salute umana;
Verificato che la più volte citata D.C.R.L. n. 66/2009 impone l‘adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico a cadenza predefinita ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;
Ravvisata la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico e misure per la riduzione delle temperature degli edifici, da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri settori dell‘Ente;
Preso atto che per quanto previsto all‘art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale, in particolare per il divieto di circolazione per 4 domeniche dal mese di novembre a marzo, con il presente atto vengono disposte quattro giornate ecologiche di divieto fino al mese di marzo 2019;
Vista la deliberazione G.C. n. 512 del 07-11-2018 con la quale l‘Amministrazione Comunale ha individuato gli interventi programmatici di limitazione del traffico veicolare da adottare dal mese di novembre 2018 a marzo 2019;
Ritenuto opportuno, al fine di contemperare le esigenze di mobilità della cittadinanza prevedere nei giorni in cui vige il divieto di circolazione a targhe alterne, una interruzione a tale divieto;
Tenuto conto delle finalità preventive delle disposizioni che l‘Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell‘art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;
Rilevato che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 453/2015 e G.C. n. 453/2016 è quello circoscritto dalle seguenti strade indicate nella planimetria allegata al presente atto: a) da Via Tiburtina œ Piazza Madonna della Neve œ Via Madonna della Neve œ Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci œ Via Simoncelli œ Via Vado del Tufo œ Viale Europa œ Via Marittima (da incrocio Viale Europa) œ Via G. Puccini œ Via G. Pasta œ Via Pier Luigi da Palestrina œ Via San Giuliano œ Via A. Vivaldi œ Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) œ Viale America Latina œ Via G. Marconi œ Via Fosse Ardeatine œ Via San Gerardo (senso unico in discesa) œ Via Don G. Buttarazzi œ Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) œ Via Caio Mario œ Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); c) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;
Ritenuto, inoltre, che sulle citate strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni consentendo l‘accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico, ovvero: Piazza Salvo D‘Acquisto œ Piazza falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) œ Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via vado del tufo);
Visto l‘art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;
Visto l‘art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;
Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;
Visto il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261
Vista la D.C.R.L. n. 66 del 10-12-2009;
Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;
Visto l‘art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30-04-1992, —Nuovo codice della strada“, per quanto attiene alla tutela della mobilità pedonale e ciclabile;
ORDINA
L‘attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell‘aria attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell‘area urbana circoscritta dalle seguenti strade: a) da Via Tiburtina œ Piazza Madonna della Neve œ Via Madonna della Neve œ Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci œ Via Simoncelli œ Via Vado del Tufo œ Viale Europa œ Via Marittima (da incrocio Viale Europa) œ Via G. Puccini œ Via G. Pasta œ Via Pier Luigi da Palestrina œ Via San Giuliano œ Via A. Vivaldi œ Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) œ Viale America Latina œ Via G. Marconi œ Via Fosse Ardeatine œ Via San Gerardo (senso unico in discesa) œ Via Don G. Buttarazzi œ Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) œ Via Caio Mario œ Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); c) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo; Su tali strade la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l‘accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico: Piazza Salvo D‘Acquisto œ Piazza falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) œ Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via vado del tufo);
Il piano d‘intervento di limitazione della circolazione veicolare, nell‘area urbana delimitata come sopra
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indicata, è così definito:
1. Domeniche ecologiche per i giorni dell‘11 novembre 2018, 25 novembre 2018, 27 gennaio 2019, 3 marzo 2019, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 œ con divieto di circolazione nell‘area urbana sopra indicata, per tutti i veicoli ad uso privato e divieto di circolazione sulla fascia urbana di Via dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini), dei veicoli adibiti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Dette limitazioni alla circolazione non riguardano: a) i veicoli adibiti a pubblici servizi; b) i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali; c) i veicoli elettrici e a propulsione ibrida; 2. Divieto di circolazione a targhe alterne per tutti i veicoli a combustione interna ad uso privato nei giorni di lunedì e venerdì a far data dal 12 novembre 2018 al 29 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,30, consentendo la circolazione nei giorni di lunedì ai veicoli con targa dispari e nei giorni di venerdì a quelli con targa pari. In deroga, come indicato dal piano della Regione Lazio sulla qualità dell‘aria, potranno sempre circolare, quindi sia nei giorni pari che dispari, i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP). Dette limitazioni alla circolazione non riguardano: a) veicoli adibiti a pubblici servizi; b) i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali; 3. Dal 12 novembre 2018 al 29 marzo 2019, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, è interdetta la circolazione nel centro urbano ai veicoli con massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t nei seguenti orari: - dalle ore 07,30 alle 14,00 œ dalle ore 16,30 alle 18,00; - dalle ore 07,30 alle 18,00, limitatamente a Piazza Kambo (da intersezione con Via C. Monteverdi a intersezione con Via Puccini). Dette limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a pubblici servizi. 4. Dal 12 novembre 2018 al 31 marzo 2019 lo spegnimento dei motori per: a) I veicoli merci durante la fase di carico/scarico; b) I veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta e nei nodi di scambio.
Le disposizioni di cui sopra hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica ad esclusione dei veicoli in sosta; per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.
ORDINA, ALTRESI‘
In tutto il territorio comunale Il divieto di circolazione degli autoveicoli non in regola con le normative in materia di circolazione stradale e di controllo dei gas di scarico ai sensi dell‘art. 80 del codice della strada e del D.L. 9-2-2012, n. 5 e s.m.i.
L‘attuazione delle misure di riduzione delle temperature in tutto il territorio del Comune di Frosinone, così definiti: Dal 7 gennaio al 31 marzo 2019 œ Divieto di accensione di fuochi all‘aperto ovvero:
1. E‘ fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di attività connessa all‘ordinaria pratica agricola, con l‘eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria.
Dal 12 novembre 2018 al 31 marzo 2019 - Riduzione temperatura degli ambienti ovvero:
a. Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive,
scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° C; b. Negli edifici ad uso industriale e artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18°
C; c. Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993; d. Ë vietato l‘uso di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza
superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL; i gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia superiore ai 10 Kg/die, devono inviare all‘Ufficio Energia del Comune sede dell‘impianto una dichiarazione contenente: le condizioni di esercizio tipiche dei propri impianti con andamento giornaliero, i parametri di esercizio sensibili, le analisi delle emissioni dell'ultimo anno, una stima delle modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al
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fine di rispettare il limite di 10 Kg/giorno e in caso contrario dovranno essere fornite adeguate indicazioni tecniche. E‘ vietato l‘utilizzo di camini aperti e chiusi, stufe a legna, pellet e a biomassa in generale su tutto il territorio comunale anche in tutte le abitazioni ed alle attività produttive provviste di rete del gas metano e di bomboloni GPL. Tale provvedimento è valido sia per le utenze domestiche che per le attività economiche e produttive (per quest‘ultime il provvedimento è valido solo per il riscaldamento degli ambienti). Restano invariate le ulteriori prescrizioni per i gestori e proprietari delle attività produttive. e. E‘ fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che
collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage.
RAMMENTA
Quanto già previsto dall‘ordinanza sindacale n. 573 del 02-11-2016, tutt‘ora in vigore con la quale è stato disposto, all‘interno della più volte richiamata ztl, dal lunedì al venerdì nell‘orario 0-24, il divieto di circolazione dei veicoli di vecchia generazione. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall‘art. 7, comma 13 del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito. Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell‘art. 7 bis del D.lgvo n. 267/2000 salvo che il fatto non costituisca più grave illecito. Il Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.
Per il Sindaco
Il Vicesindaco Dott. Fabio Tagliaferri
Utente: MASI ALESSIA Rif. : SOR - 32 - 2018 / S - 09-11-2018
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Ciociaria Turismo
Articolo su L'Inchiesta del 05/10/2018
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Ordinanza sindacale del 09/11/2018
Mod. ORD-S-Pubblica Pagina 1 di 4COMUNE di FROSINONE Sindaco
Ordinanza
Numero
Data ORD / 509 / 2018
09-11-2018
Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell‘aria. Interventi programmatici di limitazione del traffico anno 2018 e 2019.
IL SINDACO
Premesso che:
- la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell‘Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il —Piano di risanamento della qualità dell‘aria“ nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
- con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l‘ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- il piano definisce, tra l‘altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani e specificatamente per il Comune di Frosinone, per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;
- con deliberazione G.C. n. 495 del 27-10-2010 il Comune di Frosinone ha recepito il Piano
Regionale;
- con deliberazione G.C. n. 453/2015 e n.453/2016, questa Amministrazione ha approvato la revisione della delimitazione dell‘area urbana già individuata con la citata D.G.C. n. 495/2010, stabilendo la nuova demarcazione della zona oggetto dei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale nell‘ambito dei provvedimenti di risanamento della qualità dell‘aria;
- la deliberazione C.C. n. 56 del 20-10-2010 di approvazione definitiva del P.G.T.U., ha previsto, tra
l‘altro, l‘istituzione delle zone a traffico limitato;
Considerato che:
- le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione; - l‘esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla
salute umana;
Verificato che la più volte citata D.C.R.L. n. 66/2009 impone l‘adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico a cadenza predefinita ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;
Ravvisata la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico e misure per la riduzione delle temperature degli edifici, da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri settori dell‘Ente;
Preso atto che per quanto previsto all‘art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale, in particolare per il divieto di circolazione per 4 domeniche dal mese di novembre a marzo, con il presente atto vengono disposte quattro giornate ecologiche di divieto fino al mese di marzo 2019;
Vista la deliberazione G.C. n. 512 del 07-11-2018 con la quale l‘Amministrazione Comunale ha individuato gli interventi programmatici di limitazione del traffico veicolare da adottare dal mese di novembre 2018 a marzo 2019;
Ritenuto opportuno, al fine di contemperare le esigenze di mobilità della cittadinanza prevedere nei giorni in cui vige il divieto di circolazione a targhe alterne, una interruzione a tale divieto;
Tenuto conto delle finalità preventive delle disposizioni che l‘Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell‘art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;
Rilevato che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 453/2015 e G.C. n. 453/2016 è quello circoscritto dalle seguenti strade indicate nella planimetria allegata al presente atto: a) da Via Tiburtina œ Piazza Madonna della Neve œ Via Madonna della Neve œ Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci œ Via Simoncelli œ Via Vado del Tufo œ Viale Europa œ Via Marittima (da incrocio Viale Europa) œ Via G. Puccini œ Via G. Pasta œ Via Pier Luigi da Palestrina œ Via San Giuliano œ Via A. Vivaldi œ Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) œ Viale America Latina œ Via G. Marconi œ Via Fosse Ardeatine œ Via San Gerardo (senso unico in discesa) œ Via Don G. Buttarazzi œ Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) œ Via Caio Mario œ Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); c) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;
Ritenuto, inoltre, che sulle citate strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni consentendo l‘accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico, ovvero: Piazza Salvo D‘Acquisto œ Piazza falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) œ Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via vado del tufo);
Visto l‘art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;
Visto l‘art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;
Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;
Visto il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261
Vista la D.C.R.L. n. 66 del 10-12-2009;
Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;
Visto l‘art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30-04-1992, —Nuovo codice della strada“, per quanto attiene alla tutela della mobilità pedonale e ciclabile;
ORDINA
L‘attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell‘aria attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell‘area urbana circoscritta dalle seguenti strade: a) da Via Tiburtina œ Piazza Madonna della Neve œ Via Madonna della Neve œ Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci œ Via Simoncelli œ Via Vado del Tufo œ Viale Europa œ Via Marittima (da incrocio Viale Europa) œ Via G. Puccini œ Via G. Pasta œ Via Pier Luigi da Palestrina œ Via San Giuliano œ Via A. Vivaldi œ Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) œ Viale America Latina œ Via G. Marconi œ Via Fosse Ardeatine œ Via San Gerardo (senso unico in discesa) œ Via Don G. Buttarazzi œ Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) œ Via Caio Mario œ Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); c) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo; Su tali strade la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l‘accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico: Piazza Salvo D‘Acquisto œ Piazza falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) œ Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via vado del tufo);
Il piano d‘intervento di limitazione della circolazione veicolare, nell‘area urbana delimitata come sopra
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indicata, è così definito:
1. Domeniche ecologiche per i giorni dell‘11 novembre 2018, 25 novembre 2018, 27 gennaio 2019, 3 marzo 2019, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 œ con divieto di circolazione nell‘area urbana sopra indicata, per tutti i veicoli ad uso privato e divieto di circolazione sulla fascia urbana di Via dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini), dei veicoli adibiti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Dette limitazioni alla circolazione non riguardano: a) i veicoli adibiti a pubblici servizi; b) i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali; c) i veicoli elettrici e a propulsione ibrida; 2. Divieto di circolazione a targhe alterne per tutti i veicoli a combustione interna ad uso privato nei giorni di lunedì e venerdì a far data dal 12 novembre 2018 al 29 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,30, consentendo la circolazione nei giorni di lunedì ai veicoli con targa dispari e nei giorni di venerdì a quelli con targa pari. In deroga, come indicato dal piano della Regione Lazio sulla qualità dell‘aria, potranno sempre circolare, quindi sia nei giorni pari che dispari, i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP). Dette limitazioni alla circolazione non riguardano: a) veicoli adibiti a pubblici servizi; b) i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali; 3. Dal 12 novembre 2018 al 29 marzo 2019, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, è interdetta la circolazione nel centro urbano ai veicoli con massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t nei seguenti orari: - dalle ore 07,30 alle 14,00 œ dalle ore 16,30 alle 18,00; - dalle ore 07,30 alle 18,00, limitatamente a Piazza Kambo (da intersezione con Via C. Monteverdi a intersezione con Via Puccini). Dette limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a pubblici servizi. 4. Dal 12 novembre 2018 al 31 marzo 2019 lo spegnimento dei motori per: a) I veicoli merci durante la fase di carico/scarico; b) I veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta e nei nodi di scambio.
Le disposizioni di cui sopra hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica ad esclusione dei veicoli in sosta; per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.
ORDINA, ALTRESI‘
In tutto il territorio comunale Il divieto di circolazione degli autoveicoli non in regola con le normative in materia di circolazione stradale e di controllo dei gas di scarico ai sensi dell‘art. 80 del codice della strada e del D.L. 9-2-2012, n. 5 e s.m.i.
L‘attuazione delle misure di riduzione delle temperature in tutto il territorio del Comune di Frosinone, così definiti: Dal 7 gennaio al 31 marzo 2019 œ Divieto di accensione di fuochi all‘aperto ovvero:
1. E‘ fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di attività connessa all‘ordinaria pratica agricola, con l‘eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria.
Dal 12 novembre 2018 al 31 marzo 2019 - Riduzione temperatura degli ambienti ovvero:
a. Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive,
scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° C; b. Negli edifici ad uso industriale e artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18°
C; c. Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993; d. Ë vietato l‘uso di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza
superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL; i gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia superiore ai 10 Kg/die, devono inviare all‘Ufficio Energia del Comune sede dell‘impianto una dichiarazione contenente: le condizioni di esercizio tipiche dei propri impianti con andamento giornaliero, i parametri di esercizio sensibili, le analisi delle emissioni dell'ultimo anno, una stima delle modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al
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fine di rispettare il limite di 10 Kg/giorno e in caso contrario dovranno essere fornite adeguate indicazioni tecniche. E‘ vietato l‘utilizzo di camini aperti e chiusi, stufe a legna, pellet e a biomassa in generale su tutto il territorio comunale anche in tutte le abitazioni ed alle attività produttive provviste di rete del gas metano e di bomboloni GPL. Tale provvedimento è valido sia per le utenze domestiche che per le attività economiche e produttive (per quest‘ultime il provvedimento è valido solo per il riscaldamento degli ambienti). Restano invariate le ulteriori prescrizioni per i gestori e proprietari delle attività produttive. e. E‘ fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che
collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage.
RAMMENTA
Quanto già previsto dall‘ordinanza sindacale n. 573 del 02-11-2016, tutt‘ora in vigore con la quale è stato disposto, all‘interno della più volte richiamata ztl, dal lunedì al venerdì nell‘orario 0-24, il divieto di circolazione dei veicoli di vecchia generazione. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall‘art. 7, comma 13 del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito. Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell‘art. 7 bis del D.lgvo n. 267/2000 salvo che il fatto non costituisca più grave illecito. Il Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.
Per il Sindaco
Il Vicesindaco Dott. Fabio Tagliaferri
Utente: MASI ALESSIA Rif. : SOR - 32 - 2018 / S - 09-11-2018
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Droni contro fuochi abusivi
27/12/2018***********************************
27/12/2018
Smog, i forni delle pizzerie e il riscaldamento a legna o pellet inquinano più dei diesel
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