Copia Ordinanza
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Numero ORD / 739
/ 2012
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Data
21-12-2012
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Oggetto:
Provvedimenti per
il risanamento della qualità dell’aria. Interventi di limitazione del
traffico veicolare anno 2012/2013.
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COMUNE DI FROSINONE
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COPIA ORDINANZA
IL SINDACO
Premesso:
che
la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto
del Ministero dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha
stabilito il “Piano di risanamento della qualità dell’aria” nel territorio
regionale, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al
burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva
2008/50/CE;
che con il sopra citato piano sono state stabilite
le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute
umana e per l’ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in
atmosfera;
che il piano definisce, tra l’altro, le
limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani e specificatamente per il
Comune di Frosinone per la fluidificazione del traffico, il divieto di
circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe
alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti
della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità
del livello di inquinamento;
che con deliberazione G.C. n. 495 del
27-10-2010 questa Amministrazione ha recepito il Piano Regionale;
che la medesima deliberazione G.C. n.
495/2010 ha stabilito la delimitazione dell’area urbana oggetto dei
provvedimenti di risanamento della qualità dell’aria;
che la deliberazione C.C. n. 56 del
20-10-2010 di approvazione definitiva del P.G.T.U., ha previsto, tra l’altro,
l’istituzione delle zone a traffico limitato;
che è in fase di elaborazione, da parte
del Comune di Frosinone, il piano di trasporto pubblico locale;
Preso
atto della
criticità dei livelli di inquinamento persistenti nel territorio comunale che
hanno indotto all’ampliamento della rete regionale di rilevamento con
l’inserimento, dal mese di settembre 2010, di una nuova centralina di
rilevamento nella zona alta della Città, in Viale Mazzini, che va ad
aggiungersi alla centralina esistente in Via Verdi;
Considerato che le principali fonti di
emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 risultano
essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i
ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;
Atteso
che l’esposizione
prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni
alla salute umana;
Constatato che la più volte citata D.C.R.L. n.
66/2009 impone l’adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del
traffico a cadenza predefinita ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare
il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti
della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;
Ravvisata la necessità di disporre interventi
programmatici di limitazione del traffico e
misure per la riduzione delle temperature degli edifici, da accompagnare
agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli
altri settori dell’Ente ai sensi di quanto stabilito dalla citata deliberazione
G.C. n. 495/2010;
Preso
atto altresì che
per quanto previsto all’art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale,
in particolare per il divieto di circolazione per 4 domeniche dal mese di
novembre a marzo, con ordinanza sindacale n. 110/2012 è già stato disposto il
divieto per due domeniche nel mese di marzo 2012, mentre con il presente atto
vengono disposte le ulteriori due giornate ecologiche di divieto fino al mese
di marzo 2013;
Visti gli esiti degli incontri tenutisi
presso questa Amministrazione per valutare gli interventi e i provvedimenti da
intraprendere per il risanamento della qualità dell’aria e, in ultimo la
riunione del_26 novembre 2012 e sentito il
Comando della Polizia Locale;
Valutato che la proposta formulata consente al
Corpo di Polizia Locale una verifica più estesa sui mezzi circolanti;
che
l’attuale
configurazione del provvedimento risulta di più semplice interpretazione e
divulgazione per la cittadinanza, rispetto alla configurazione complessa e
articolata della proposta di piano;
Tenuto
conto delle
finalità preventive delle disposizioni che l’Autorità Sanitaria Locale, ai
sensi dell’art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la
salvaguardia della salute pubblica;
Rilevato
che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che
trattasi, così come stabilito dalla più volte citata deliberazione G.C. n.
495/2010 è quello circoscritto dalle seguenti strade:
Dalla
Via per Casamari (ex SS 214) – Via degli Ernici (ex SS 155 per Fiuggi) – Via
dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini) – Via Albinoni (ex L. Refice) – Via P.L. da
Palestrina – Via S. Giuliano – Via Vivaldi – Via Corelli – Via Jacobucci (ex
S.S. 637 per Ceccano) – Via Saragat (ex variante Casilina) – Via Casilina Sud -
Via Fonte Corina – Via Coroni – Via S. Liberatore – Via S. Angelo – Via Caio
Mario – Via Mària;
che
sulle citate strade
la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito
l’accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree
destinate a parcheggio ovvero Piazzale
Vittime Civili di Guerra e Piazzale 11 Settembre 1943 – Piazza Salvo D’Acquisto
– Piazza Sandro Pertini – Piazza Falcone e Borsellino, nonché
per il parcheggio di Piazzale Europa in Viale Europa e per
il Parcheggio Questura in Via Vado del Tufo, da dove sarà possibile raggiungere
le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico;
Visto
l’art. 32 della L.
23-12-1978, n. 833;
Visto
l’art. 14 della L.
8-7-1986, n. 349;
Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;
Visto il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261
Vista la D.C.R.L. n. 66 del 10-12-2009;
Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del
18-08-2000;
Visto l’art. 7 del D.Lgs n. 285 del
30-04-1992, “Nuovo codice della strada”, per quanto attiene alla tutela della
mobilità pedonale e ciclabile;
ORDINA
L’attuazione
dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria attraverso
interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell’area urbana
circoscritta dalle seguenti strade:
Via
per Casamari (ex SS 214) – Via degli Ernici (ex SS 155 per Fiuggi) – Via dei
Volsci (ex SS 156 Monti Lepini) – Via Albinoni (ex L. Refice) – Via P.L. da
Palestrina – Via S. Giuliano – Via Vivaldi – Via Corelli – Via Jacobucci (ex
S.S. 637 per Ceccano) – Via Saragat (ex variante Casilina) – Via Casilina Sud -
Via Fonte Corina – Via Coroni – Via S. Liberatore – Via S. Angelo – Via Caio
Mario – Via Mària;
Su
tali strade la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque
consentito l’accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina
tra le quattro aree destinate a parcheggio ovvero: Piazzale Vittime Civili di
Guerra e Piazzale 11 Settembre 1943 (piazzali sottostanti l’Amministrazione
Provinciale) – Piazza Salvo D’Acquisto – Piazza Sandro Pertini (Delegazione
Comunale “Scalo”) – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la Villa
Comunale), nonché per il parcheggio di
Piazzale Europa in Viale Europa e per il Parcheggio Questura in Via Vado del
Tufo, da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i
servizi di trasporto pubblico.
Il
piano d’intervento di limitazione della circolazione veicolare, nell’area
urbana delimitata come sopra indicata, è così definito:
1.
Domeniche ecologiche per i giorni del 26 dicembre 2012, 30 dicembre 2012, 20 gennaio 2013 (SPOSTATA AL 27 GENNAIO)
e 10 marzo 2013, dalle ore 9,00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 - Blocco totale del traffico
nell’area urbana delimitata come sopra indicata, per tutti i mezzi ad uso
privato.
Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:
a) i veicoli adibiti a servizi di
polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione
civile, servizi di pronto
soccorso;
b) i veicoli di trasporto pubblico;
c) i veicoli a servizio degli invalidi, in possesso
del contrassegno di cui al dpr n. 495/1992;
d) i veicoli autorizzati dal Corpo
di Polizia Locale per motivazioni di carattere pubblico o sanitario;
2.
La circolazione a targhe alterne a far data dal 28 dicembre 2012 al 31
marzo 2013, nei
giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 19,00, per i veicoli a combustione
interna ad uso privato. La circolazione è consentita per i veicoli con
l’ultimo numero di targa dispari nei giorni di lunedì con l’ultimo numero di
targa zero o pari nei giorni di venerdì.
In deroga potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale
ovvero elettrici, ibridi, a
metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP) nonché i
veicoli da euro 2 e
successivi alimentati a benzina ed euro 3 e successivi diesel.
Le limitazioni alla circolazione non riguardano:
a) i veicoli adibiti a servizi di polizia,
servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione
civile, servizi di pronto
soccorso;
b) i veicoli di trasporto pubblico;
c) i veicoli a servizio degli
invalidi, in possesso del contrassegno di cui al dpr n. 495/1992;
d) i veicoli autorizzati dal Corpo
di Polizia Locale per motivazioni di carattere pubblico o sanitario.
3. Dal 28 dicembre 2012 al 31 marzo 2013 lORDINA, ALTRESI’
In
tutto il territorio comunale Il divieto di circolazione degli autoveicoli non
in regola con le normative in materia di circolazione stradale e di controllo
dei gas di scarico ai sensi dell’art. 80 del codice della strada e del D.L.
9-2-2012, n. 5 – disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo del
bollino blu - per i quali è obbligatorio
il controllo dei gas di scarico solo in occasione della revisione del veicolo.
L’attuazione
delle misure di riduzione delle temperature in tutto il territorio del Comune
di Frosinone, così definiti:
Dal 28 dicembre 2012 al 31 marzo 2013 – Divieto di accensione di fuochi all’aperto
ovvero:
1.
E’
fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di
attività connessa all’ordinaria pratica agricola, con l’eccezione dei tralci
delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con
finalità antiparassitaria;
2.
Per
il mese di marzo, a partire dal giorno 5 - Riduzione temperatura degli
ambienti ovvero:
a. Negli edifici ad uso residenziale,
commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico
ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° C;
b. Negli edifici ad uso industriale e
artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18° C;
c. Per gli impianti di riscaldamento alimentati
a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore
rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993;
d. È vietato l’uso di usare legna da ardere o
biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35
KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL; i
gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di
polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia
superiore ai 10 Kg/die, devono inviare all’Ufficio Energia del Comune sede
dell’impianto una dichiarazione contenente: le condizioni di esercizio tipiche
dei propri impianti con andamento giornaliero; i parametri di esercizio
sensibili; le analisi delle emissioni dell'ultimo anno; una stima delle
modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al fine di
rispettare il limite di 10 Kg/giorno; in caso contrario dovranno essere fornite
adeguate indicazioni tecniche.
3. E’ fatto divieto di climatizzazione
dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che
collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage.
INVITA
La cittadinanza ad osservare le seguenti
indispensabili precauzioni:
- LIMITARE L’USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando
per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in
bicicletta;
- EVITARE di tenere i bambini a 30-50 cm dal suolo
(livello delle emissioni degli autoveicoli), utilizzando per il loro trasporto
zaini o passeggini di altezza adeguata.
- UTILIZZARE, per quanto possibile, i mezzi di
trasporto pubblici;
I
provvedimenti di cui alla presente
ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano
esclusivamente la circolazione attiva,
per cui risultano sufficienti gli avvisi
alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.
Rimangono
vigenti le disposizioni riguardanti il divieto di circolazione sul territorio
comunale degli autoveicoli che non siano muniti di certificazione attestante il
controllo dei gas di scarico, bollino blù, da effettuarsi con cadenza annuale.
Per
le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano
le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13, del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, e
successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.
Il
Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati,
per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione del presente
provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di
tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.
f.to
IL SINDACO
Avv. Nicola Ottaviani
Copia Ordinanza
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Numero ORD / 741
/ 2012
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Data
27-12-2012
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Oggetto: Mercati straordinari per festività natalizie - Modifica ordinanza n.676/2012
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COMUNE DI FROSINONE
SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE U.O. COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA
IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza dirigenziale n. 676 del 05/12/2012 con la quale è stato disposto lo svolgimento dei mercati straordinari in Località Casaleno e Centro Storico nelle giornate di Domenica 23 e 30 Dicembre 2012;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 739 del 21/12/2012 che individua le giornate per il blocco della circolazione;
RITENUTO pertanto opportuno rettificare la data di Domenica 30 Dicembre per lo svolgimento del mercato straordinario;
VISTA la L.R. 18.11.1999, n. 33 e successive modifiche, concernente la disciplina relativa al Settore Commercio in ordine allo svolgimento straordinario del mercato rionale;
VISTO l’art. 19 del Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
• per la motivazione esposta in premessa di rettificare la data dello svolgimento straordinario del mercato settimanale Casaleno e Centro Storico nella giornata di Sabato 29 Dicembre 2012, anziché Domenica 30 dicembre 2012.
Il mercato si svolgerà con gli stessi operatori concessionari di posteggio sul mercato senza riassegnazione del posteggio e previo pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.
Le assenze dei concessionari di posteggi, in occasione dei suddetti mercati, non sono computate al fine dell’adozione del provvedimento di revoca di cui all’art. 4, lett. b), della Legge n. 33/1999 e successive modifiche.
Sono invece computate le presenze degli spuntisti, al fine della maggiore anzianità maturata del mercato, nel caso di bando per l’assegnazione dei nuovi posteggi.
Resta fermo il rispetto di tutte le norme riportate nel Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, con particolare riferimento a quelle concernenti gli orari di esercizio, l’attività e l’uso del posteggio.
Il Dirigente del Settore Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Il Dirigente del Settore Servizi Ecologici è incaricato di disporre i servizi concernenti la pulizia dell’area mercatale.
IL DIRIGENTE
Avv. Antonio Loreto
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